Con il termine notificazione è abitualmente indicato il procedimento preordinato attraverso l’attività di un soggetto particolarmente qualificato (di regola, l’ufficiale giudiziario) a portare un atto a conoscenza di uno o più soggetti determinati. Il lavoro monografico, una volta inquadrato l’istituto della notificazione in chiave sistematica, esamina a fondo la fase probabilmente più importante del relativo procedimento: il momento perfezionativo. Esistono tre teorie fondamentali: la teoria della «percezione», che identifica il momento perfezionativo con la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario; la teoria della «ricezione», che invece si rifà al momento in cui l’atto entra nella sfera di disponibilità del destinatario; quella dell’«indifferenza», che valuta la notifica perfetta al momento dell’espletamento della formalità richieste dalla legge, indipendentemente dalla percezione o ricezione. La teoria della ricezione - oltre ad essere quella sicuramente più garantista e rispettosa del bilanciamento degli interessi in gioco tra le parti contrapposte - sembra essere quella che, più delle altre, guida la penna del legislatore nel regolamentare ed attualizzare i procedimenti notificatori e che, più delle altre, indirizza le interpretazioni della giurisprudenza costituzionale e di legittimità delle norme già vigenti. In tale contesto, la Corte costituzionale - portando a compimento un percorso evolutivo intrapreso già nel 1994 in riferimento alla disciplina delle notificazioni all’estero - ha sancito con la pronuncia n.477 del 2002 il cd. principio del “doppio momento perfezionativo della notifica”, in virtù del quale gli effetti della notifica devono essere ricollegati - per quanto riflette il notificante - al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari sottratta materialmente alla sfera di disponibilità del notificante medesimo; mentre, per il destinatario, gli effetti devono ricollegarsi al momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto. Il volume, nella prima parte, analizza ed esplora il concreto significato e gli esatti confini del suindicato principio, assai meno scontati ed evidenti di quel che potrebbe prima facie apparire. Ed invero, la portata fortemente innovativa delle sentenze della Corte costituzionale ha dato il via ad un ampio dibattito, sia in dottrina che in giurisprudenza, che ha condotto alla generalizzazione di tale principio a tutte le forme di notificazione ed alla progressiva definizione e rielaborazione dello stesso nelle varie implicazioni che ne derivano. L’autore prende in considerazione il risultato del concetto della scissione temporale degli effetti della notifica sia sul computo dei termini processuali (costituzione in giudizio, iscrizione a ruolo, impugnazione, efficacia) che su quello dei termini sostanziali. In particolare, un intero capitolo è dedicato alla individuazione del momento perfezionativo nella notificazione degli atti stragiudiziali ed agli effetti sostanziali che ne derivano: in materia di locazione, impugnativa di licenziamento ed anche di mediazione. Il capitolo finale della prima parte, invece, esamina la disciplina che regola la notificazione di un atto d’impugnazione di un provvedimento giudiziale nell’ambito dei principi del cd. “giusto processo”, in particolare, con riferimento al concetto di ragionevole durata del processo, oramai individuato dalla corte di legittimità come criterio generale interpretativo delle norme processuali. La seconda parte del volume è, invece, dedicata allo studio della casistica relativa al momento determinativo del perfezionamento della notifica, nelle diverse forme previste dalla legge: a mani proprie, a mezzo del servizio postale, all’irreperibile, all’estero, per pubblici proclami, quelle eseguite direttamente dagli avvocati ai sensi della legge n. 53 del 1994. Il tutto tenendo conto della disciplina legislativa vigente, delle numerose dispute dottrinali sorte nel corso dell’applicazione pratica e, soprattutto, delle pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito.

Il momento perfezionativo della notificazione civile

MANCUSO, CARLO
2012-01-01

Abstract

Con il termine notificazione è abitualmente indicato il procedimento preordinato attraverso l’attività di un soggetto particolarmente qualificato (di regola, l’ufficiale giudiziario) a portare un atto a conoscenza di uno o più soggetti determinati. Il lavoro monografico, una volta inquadrato l’istituto della notificazione in chiave sistematica, esamina a fondo la fase probabilmente più importante del relativo procedimento: il momento perfezionativo. Esistono tre teorie fondamentali: la teoria della «percezione», che identifica il momento perfezionativo con la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario; la teoria della «ricezione», che invece si rifà al momento in cui l’atto entra nella sfera di disponibilità del destinatario; quella dell’«indifferenza», che valuta la notifica perfetta al momento dell’espletamento della formalità richieste dalla legge, indipendentemente dalla percezione o ricezione. La teoria della ricezione - oltre ad essere quella sicuramente più garantista e rispettosa del bilanciamento degli interessi in gioco tra le parti contrapposte - sembra essere quella che, più delle altre, guida la penna del legislatore nel regolamentare ed attualizzare i procedimenti notificatori e che, più delle altre, indirizza le interpretazioni della giurisprudenza costituzionale e di legittimità delle norme già vigenti. In tale contesto, la Corte costituzionale - portando a compimento un percorso evolutivo intrapreso già nel 1994 in riferimento alla disciplina delle notificazioni all’estero - ha sancito con la pronuncia n.477 del 2002 il cd. principio del “doppio momento perfezionativo della notifica”, in virtù del quale gli effetti della notifica devono essere ricollegati - per quanto riflette il notificante - al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari sottratta materialmente alla sfera di disponibilità del notificante medesimo; mentre, per il destinatario, gli effetti devono ricollegarsi al momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto. Il volume, nella prima parte, analizza ed esplora il concreto significato e gli esatti confini del suindicato principio, assai meno scontati ed evidenti di quel che potrebbe prima facie apparire. Ed invero, la portata fortemente innovativa delle sentenze della Corte costituzionale ha dato il via ad un ampio dibattito, sia in dottrina che in giurisprudenza, che ha condotto alla generalizzazione di tale principio a tutte le forme di notificazione ed alla progressiva definizione e rielaborazione dello stesso nelle varie implicazioni che ne derivano. L’autore prende in considerazione il risultato del concetto della scissione temporale degli effetti della notifica sia sul computo dei termini processuali (costituzione in giudizio, iscrizione a ruolo, impugnazione, efficacia) che su quello dei termini sostanziali. In particolare, un intero capitolo è dedicato alla individuazione del momento perfezionativo nella notificazione degli atti stragiudiziali ed agli effetti sostanziali che ne derivano: in materia di locazione, impugnativa di licenziamento ed anche di mediazione. Il capitolo finale della prima parte, invece, esamina la disciplina che regola la notificazione di un atto d’impugnazione di un provvedimento giudiziale nell’ambito dei principi del cd. “giusto processo”, in particolare, con riferimento al concetto di ragionevole durata del processo, oramai individuato dalla corte di legittimità come criterio generale interpretativo delle norme processuali. La seconda parte del volume è, invece, dedicata allo studio della casistica relativa al momento determinativo del perfezionamento della notifica, nelle diverse forme previste dalla legge: a mani proprie, a mezzo del servizio postale, all’irreperibile, all’estero, per pubblici proclami, quelle eseguite direttamente dagli avvocati ai sensi della legge n. 53 del 1994. Il tutto tenendo conto della disciplina legislativa vigente, delle numerose dispute dottrinali sorte nel corso dell’applicazione pratica e, soprattutto, delle pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito.
2012
978-88-98032-11-2
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/3881112
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