Nell’ambito delle strategie per il superamento degli OPG, la legge n.81/2014 è intervenuta incidendo sugli assetti fondamentali della disciplina delle misure di sicurezza e, in particolare, sui criteri del giudizio di pericolosità sociale degli infermi e seminfermi di mente, comformemente a quanto più volte proposto dallo stesso Autore in altri contributi sul tema. Sotto quest’ultimo profilo, la riforma, per quanto criticata e oggettivamente discutibile per taluni aspetti, è parsa necessaria ad adeguare la disciplina di riferimento a fondamentali parametri di legittimità costituzionale ed impedire, quindi, «una certa dilatazione del concetto di pericolosità sociale» che, nella prassi giudiziaria, era già stata rilevata nel 2011 dalla Commissione parlamentare sul sistema sanitario nazionale. Prima della riforma, infatti, i criteri normativi definiti dal legislatore del 1930 per la valutazione della pericolosità sociale dell'infermo e seminfermo di mente erano evidentemente esposti al rischio di essere utilizzati ed applicati come strumenti di selezione, disuguaglianza ed esclusione sociale.
La pericolosità sociale tra «sottigliezze empiriche» e 'spessori normativi': la riforma di cui alla legge n.81/2014
SCHIAFFO, Francesco
2014
Abstract
Nell’ambito delle strategie per il superamento degli OPG, la legge n.81/2014 è intervenuta incidendo sugli assetti fondamentali della disciplina delle misure di sicurezza e, in particolare, sui criteri del giudizio di pericolosità sociale degli infermi e seminfermi di mente, comformemente a quanto più volte proposto dallo stesso Autore in altri contributi sul tema. Sotto quest’ultimo profilo, la riforma, per quanto criticata e oggettivamente discutibile per taluni aspetti, è parsa necessaria ad adeguare la disciplina di riferimento a fondamentali parametri di legittimità costituzionale ed impedire, quindi, «una certa dilatazione del concetto di pericolosità sociale» che, nella prassi giudiziaria, era già stata rilevata nel 2011 dalla Commissione parlamentare sul sistema sanitario nazionale. Prima della riforma, infatti, i criteri normativi definiti dal legislatore del 1930 per la valutazione della pericolosità sociale dell'infermo e seminfermo di mente erano evidentemente esposti al rischio di essere utilizzati ed applicati come strumenti di selezione, disuguaglianza ed esclusione sociale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.