L’istituto dell’impugnazione incidentale costituisce applicazione del principio di concentrazione delle impugnazioni. L’art. 96 c.p.a. disciplina le impugnazioni incidentali, ammettendole per l’appello, per la revocazione, per l’opposizione di terzo e, con qualche particolarità, per il ricorso per cassazione. L’impugnazione va proposta in forma incidentale, a pena di decadenza, dai destinatari della notifica della sentenza e dell’atto di integrazione del contraddittorio. Il rapporto di condizionalità-dipendenza, fra impugnazione principale e impugnazione incidentale, sussiste sia nel caso di impugnazione incidentale propria, sia nel caso di impugnazione incidentale tardiva. L’esigenza di applicare in maniera rigorosa il principio di concentrazione delle impugnazioni ha indotto il legislatore a sancire l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale anche avverso capi autonomi della sentenza.
Profili problematici delle impugnazioni incidentali
Carmencita Guacci
2013
Abstract
L’istituto dell’impugnazione incidentale costituisce applicazione del principio di concentrazione delle impugnazioni. L’art. 96 c.p.a. disciplina le impugnazioni incidentali, ammettendole per l’appello, per la revocazione, per l’opposizione di terzo e, con qualche particolarità, per il ricorso per cassazione. L’impugnazione va proposta in forma incidentale, a pena di decadenza, dai destinatari della notifica della sentenza e dell’atto di integrazione del contraddittorio. Il rapporto di condizionalità-dipendenza, fra impugnazione principale e impugnazione incidentale, sussiste sia nel caso di impugnazione incidentale propria, sia nel caso di impugnazione incidentale tardiva. L’esigenza di applicare in maniera rigorosa il principio di concentrazione delle impugnazioni ha indotto il legislatore a sancire l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale anche avverso capi autonomi della sentenza.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.