Gli interventi, giurisprudenziali prima e normativi poi, che hanno, di fatto, rivoluzionato il sistema delle notifiche introducendo il cd. principio del doppio momento perfezionativo, hanno sempre fatto riferimento ai soli atti processuali, lasciando aperta la discussione sulla capacità di espansione del medesimo principio anche al campo sostanziale. Ed invero, generalizzare i principi cardine in tema di notifica degli atti processuali, rendendoli applicabili «in blocco» anche a quelli stragiudiziali, significherebbe eliminare qualsiasi tipo di responsabilità per il ritardo della comunicazione anche per gli atti unilaterali recettizi relativi ai rapporti giuridici privati, contravvenendo al principio generale della certezza del diritto. Le sezioni unite hanno provato a definire limiti di operatività della dissociazione degli effetti della notifica nel campo della notificazione degli atti sostanziali (e di quelli processuali che producono effetti anche nel diritto sostanziale) con la decisione oggetto di commento, così massimata: “La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario si estende anche all'effetto sostanziale nell'interruzione della prescrizione del diritto fatto valere con la domanda giudiziale ove possa conseguirsi solo con l’esercizio dell’azione, conseguendone che l’interruzione si verifica in virtù` della consegna dell’atto all'ufficiale giudiziario”. L’autore, esaminando l’articolata motivazione della Corte, analizza l’intenzione della Corte di fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione dell’art. 2943 c.c., attraverso l’applicazione della tecnica del bilanciamento tra certezza del diritto e diritto di difesa e, soprattutto, prende atto di una oramai costante tensione dell’ordinamento giuridico a rendere effettiva la regola del doppio momento perfezionativo ad ogni genere di notificazione. Da ciò seguono diversi spunti relativi ad altre particolari fattispecie in tema di notificazione di atti sostanziali o anche amministrativi, che lasciano pensare alla necessità di un’ulteriore meditazione sulla cd. «capacita` espansiva» dei principi affermati nella nota sentenza n. 477/2002.

Capacita` espansiva del principio di scissione degli effetti della notificazione

MANCUSO, CARLO
2016-01-01

Abstract

Gli interventi, giurisprudenziali prima e normativi poi, che hanno, di fatto, rivoluzionato il sistema delle notifiche introducendo il cd. principio del doppio momento perfezionativo, hanno sempre fatto riferimento ai soli atti processuali, lasciando aperta la discussione sulla capacità di espansione del medesimo principio anche al campo sostanziale. Ed invero, generalizzare i principi cardine in tema di notifica degli atti processuali, rendendoli applicabili «in blocco» anche a quelli stragiudiziali, significherebbe eliminare qualsiasi tipo di responsabilità per il ritardo della comunicazione anche per gli atti unilaterali recettizi relativi ai rapporti giuridici privati, contravvenendo al principio generale della certezza del diritto. Le sezioni unite hanno provato a definire limiti di operatività della dissociazione degli effetti della notifica nel campo della notificazione degli atti sostanziali (e di quelli processuali che producono effetti anche nel diritto sostanziale) con la decisione oggetto di commento, così massimata: “La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario si estende anche all'effetto sostanziale nell'interruzione della prescrizione del diritto fatto valere con la domanda giudiziale ove possa conseguirsi solo con l’esercizio dell’azione, conseguendone che l’interruzione si verifica in virtù` della consegna dell’atto all'ufficiale giudiziario”. L’autore, esaminando l’articolata motivazione della Corte, analizza l’intenzione della Corte di fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione dell’art. 2943 c.c., attraverso l’applicazione della tecnica del bilanciamento tra certezza del diritto e diritto di difesa e, soprattutto, prende atto di una oramai costante tensione dell’ordinamento giuridico a rendere effettiva la regola del doppio momento perfezionativo ad ogni genere di notificazione. Da ciò seguono diversi spunti relativi ad altre particolari fattispecie in tema di notificazione di atti sostanziali o anche amministrativi, che lasciano pensare alla necessità di un’ulteriore meditazione sulla cd. «capacita` espansiva» dei principi affermati nella nota sentenza n. 477/2002.
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