La Corte di cassazione, nel decidere un ricorso avente ad oggetto la revoca di rimesse bancarie ai sensi dell’art. 67 l.fall., dopo aver rigettato il primo motivo avente ad oggetto una valutazione non corretta della mancata risposta del fallito all’interrogatorio formale deferitogli, ha preso in esame le allegazioni di parte convenuta inerenti il massimo scoperto ed il versamento di provviste per operazioni passive, giudicate inammissibili dal giudice di appello perché tardivamente sollevate; ritenendo non esservi alcuna illegittima introduzione di un nuovo tema d’indagine e di decisione, rispetto al primo grado di giudizio, la Corte ha censurato sul punto la decisione appellata. L’autore analizza le due questioni processuali illustrate nel corpo della sentenza: la valutazione che il giudice è tenuto a fornire alla mancata risposta all’interrogatorio formale ed il regime delle allegazioni e delle relative eccezioni rilevabili d’ufficio.
Onere di allegazione ed eccezioni rilevabili d’ufficio, in grado di appello, nel procedimento di revocatoria fallimentare
MANCUSO, CARLO
2016-01-01
Abstract
La Corte di cassazione, nel decidere un ricorso avente ad oggetto la revoca di rimesse bancarie ai sensi dell’art. 67 l.fall., dopo aver rigettato il primo motivo avente ad oggetto una valutazione non corretta della mancata risposta del fallito all’interrogatorio formale deferitogli, ha preso in esame le allegazioni di parte convenuta inerenti il massimo scoperto ed il versamento di provviste per operazioni passive, giudicate inammissibili dal giudice di appello perché tardivamente sollevate; ritenendo non esservi alcuna illegittima introduzione di un nuovo tema d’indagine e di decisione, rispetto al primo grado di giudizio, la Corte ha censurato sul punto la decisione appellata. L’autore analizza le due questioni processuali illustrate nel corpo della sentenza: la valutazione che il giudice è tenuto a fornire alla mancata risposta all’interrogatorio formale ed il regime delle allegazioni e delle relative eccezioni rilevabili d’ufficio.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.