Le riflessioni svolte riguardano una problematica recentemente sorta nel dibattito della giuspubblicistica e concernente l’interpretazione degli artt. 86 (comma 3 bis e comma 3 ter) e 87 (comma 4) del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006), oggetto di plurime e disorganiche novelle di cui alla legge n. 296 del 27 dicembre 2006 , al d. lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007 , infine alla legge 3 agosto 2007 n. 123 . Si tratta, in sintesi, dell’individuazione (o meno) dell’obbligo, in capo ai concorrenti, di specificare, in sede di offerta economica, i costi sostenuti per la sicurezza “interna” dell’azienda, anche in assenza di un’espressa richiesta del bando o dell’invito a gara . Laddove si dovesse concludere per tale doverosità, occorrerebbe valutare l’applicabilità della sanzione espulsiva e l’esperibilità (preventiva) del soccorso istruttorio. Su tali aspetti gli indirizzi interpretativi sono risultati divergenti, con inevitabile pregiudizio per la celere conclusione delle gare; a decisioni che hanno sostenuto la non vincolatività di tale previsione, si sono contrapposte sentenze che ne hanno sanzionato l’omessa indicazione. L’incertezza interpretativa persiste, nonostante i recenti interventi dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (ea est: decisione n. 3 del 20 marzo 2015 e decisione n. 9 del 2 novembre 2015), posto che i canoni interpretativi ivi resi non sembrano del tutto esaustivi.

Gli oneri di sicurezza interni, tra obblighi dichiarativi e soccorso istruttorio: le soluzioni parziali della plenaria

ARMENANTE, Francesco
2016-01-01

Abstract

Le riflessioni svolte riguardano una problematica recentemente sorta nel dibattito della giuspubblicistica e concernente l’interpretazione degli artt. 86 (comma 3 bis e comma 3 ter) e 87 (comma 4) del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006), oggetto di plurime e disorganiche novelle di cui alla legge n. 296 del 27 dicembre 2006 , al d. lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007 , infine alla legge 3 agosto 2007 n. 123 . Si tratta, in sintesi, dell’individuazione (o meno) dell’obbligo, in capo ai concorrenti, di specificare, in sede di offerta economica, i costi sostenuti per la sicurezza “interna” dell’azienda, anche in assenza di un’espressa richiesta del bando o dell’invito a gara . Laddove si dovesse concludere per tale doverosità, occorrerebbe valutare l’applicabilità della sanzione espulsiva e l’esperibilità (preventiva) del soccorso istruttorio. Su tali aspetti gli indirizzi interpretativi sono risultati divergenti, con inevitabile pregiudizio per la celere conclusione delle gare; a decisioni che hanno sostenuto la non vincolatività di tale previsione, si sono contrapposte sentenze che ne hanno sanzionato l’omessa indicazione. L’incertezza interpretativa persiste, nonostante i recenti interventi dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (ea est: decisione n. 3 del 20 marzo 2015 e decisione n. 9 del 2 novembre 2015), posto che i canoni interpretativi ivi resi non sembrano del tutto esaustivi.
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