La presenza nel sistema civilistico di una serie di previsioni normative che, più o meno esplicitamente, si riferiscono a un generico dovere di tollerare provano la vigenza nel diritto civile di un generale principio di tolleranza che impone, ai titolari delle situazioni giuridiche, l’obbligo di sopportare condotte, senz’altro in grado di creare fastidio o disagio al titolare, ma non tali da incidere sull’interesse sotteso al diritto e tutelato dall’ordinamento. Tale principio trova la sua massima e più evidente manifestazione allorquando chi si intromette senza autorizzazione del titolare nella sfera giuridica altrui non ha alcun potere per farlo, come nelle ipotesi di chi arreca un minimo danno esistenziale, o consegna un bene solo lievemente difforme rispetto a quanto pattuito, o ritarda di pochissimo l’adempimento della prestazione, o ancora ingenera immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni creando un fastidio al vicino del tutto trascurabile. Nondimeno, il suddetto principio trova applicazione anche quando ad intaccare l’altrui diritto sia un terzo dotato, però, di un potere espressamente riconosciutogli dalla legge, come accade nel caso del proprietario del fondo che deve tollerare l’accesso alla sua proprietà del cacciatore o di chi deve recuperare lo sciame d’api o l’animale mansuefatto fuggito o, ancora, del vicino che deve effettuare riparazioni o, infine, del titolare del fondo dominante che ha il diritto di servirsi del fondo servente nei modi e nei tempi di cui al contenuto della servitù. L’utilità del richiamato principio va individuata soprattutto nel rappresentare un argine all’azionabilità di rimedi sulla base della mera violazione delle disposizioni che riconoscono il diritto, senza che vi sia stata, tuttavia, effettiva offesa dell’interesse sotteso alla situazione giuridica incisa e ritenuto dall’ordinamento meritevole di tutela.

Il principio di tolleranza nel diritto civile

MUSIO, Antonio
2017-01-01

Abstract

La presenza nel sistema civilistico di una serie di previsioni normative che, più o meno esplicitamente, si riferiscono a un generico dovere di tollerare provano la vigenza nel diritto civile di un generale principio di tolleranza che impone, ai titolari delle situazioni giuridiche, l’obbligo di sopportare condotte, senz’altro in grado di creare fastidio o disagio al titolare, ma non tali da incidere sull’interesse sotteso al diritto e tutelato dall’ordinamento. Tale principio trova la sua massima e più evidente manifestazione allorquando chi si intromette senza autorizzazione del titolare nella sfera giuridica altrui non ha alcun potere per farlo, come nelle ipotesi di chi arreca un minimo danno esistenziale, o consegna un bene solo lievemente difforme rispetto a quanto pattuito, o ritarda di pochissimo l’adempimento della prestazione, o ancora ingenera immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni creando un fastidio al vicino del tutto trascurabile. Nondimeno, il suddetto principio trova applicazione anche quando ad intaccare l’altrui diritto sia un terzo dotato, però, di un potere espressamente riconosciutogli dalla legge, come accade nel caso del proprietario del fondo che deve tollerare l’accesso alla sua proprietà del cacciatore o di chi deve recuperare lo sciame d’api o l’animale mansuefatto fuggito o, ancora, del vicino che deve effettuare riparazioni o, infine, del titolare del fondo dominante che ha il diritto di servirsi del fondo servente nei modi e nei tempi di cui al contenuto della servitù. L’utilità del richiamato principio va individuata soprattutto nel rappresentare un argine all’azionabilità di rimedi sulla base della mera violazione delle disposizioni che riconoscono il diritto, senza che vi sia stata, tuttavia, effettiva offesa dell’interesse sotteso alla situazione giuridica incisa e ritenuto dall’ordinamento meritevole di tutela.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4682381
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