Il massiccio utilizzo delle tecnologie informatiche, nel favorire inedite forme d’interazione tra gli individui, ha impresso alla società un nuovo corso. Tale progresso genera forme di comunicazione e trattamento dei dati, rispetto ai quali cresce la domanda di protezione dei diritti della personalità, quali l’immagine, la riservatezza, l’onore, la reputazione ovvero l’interesse alla cancellazione delle informazioni personali. Ciò impone la specificazione del regime di addebito degli illeciti agli utenti e ai gestori delle piattaforme digitali. La tradizionale prospettiva sanzionatorio/riparatoria, allo stato, non permette un effettivo ristoro degli interessi esistenziali esposti al danno cagionato in rete. Si propone, pertanto, un approccio di protezione preventivo, che ammette l’affermazione di una «responsabilizzazione» del provider nell’educazione all’uso dei servizi offerti. In tal senso, l’art. 2043 c.c. assicura copertura normativa all’imputabilità dei danni, socialmente rilevanti, prodotti nella fruizione del servizio informatico. L’azionabilità del rimedio risarcitorio è motivata non dalla qualificazione in termini di pericolosità dell’attività esercitata, bensí dall’ingiustizia della lesione, determinata dall’inosservanza di un dovere formativo-educazionale e accertata secondo criteri valutativi accreditati dalla teoria della responsabilità sociale dell’impresa
Progresso tecnologico, «responsabilizzazione» dell'impresa ed educazione dell’utente
D'AMBROSIO, Marcello
2017-01-01
Abstract
Il massiccio utilizzo delle tecnologie informatiche, nel favorire inedite forme d’interazione tra gli individui, ha impresso alla società un nuovo corso. Tale progresso genera forme di comunicazione e trattamento dei dati, rispetto ai quali cresce la domanda di protezione dei diritti della personalità, quali l’immagine, la riservatezza, l’onore, la reputazione ovvero l’interesse alla cancellazione delle informazioni personali. Ciò impone la specificazione del regime di addebito degli illeciti agli utenti e ai gestori delle piattaforme digitali. La tradizionale prospettiva sanzionatorio/riparatoria, allo stato, non permette un effettivo ristoro degli interessi esistenziali esposti al danno cagionato in rete. Si propone, pertanto, un approccio di protezione preventivo, che ammette l’affermazione di una «responsabilizzazione» del provider nell’educazione all’uso dei servizi offerti. In tal senso, l’art. 2043 c.c. assicura copertura normativa all’imputabilità dei danni, socialmente rilevanti, prodotti nella fruizione del servizio informatico. L’azionabilità del rimedio risarcitorio è motivata non dalla qualificazione in termini di pericolosità dell’attività esercitata, bensí dall’ingiustizia della lesione, determinata dall’inosservanza di un dovere formativo-educazionale e accertata secondo criteri valutativi accreditati dalla teoria della responsabilità sociale dell’impresaI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.