Gli schemi organizzativi previsti dal nostro ordinamento giuridico e suscettibili di essere adottati per lo svolgimento in forma associata dell’attività di ricerca sono molteplici e vanno dalle società, ordinarie e cooperative, ai consorzi, alle società consortili, ai GECT, alle fondazioni, alle associazioni, siano esse di diritto comune o di diritto speciale, quali le associazioni temporanee di imprese specificamente riunite in vista del perseguimento di determinati progetti di comune interesse aventi durata limitata. Il ventaglio è ampio ed è quindi comprensibile che la scelta comporti talune incertezze che possono rivelarsi fonte di difficoltà di ordine pratico. L’opzione del modello associativo da adottare per l’esercizio dell’attività di ricerca deve, infatti, corrispondere alle effettive esigenze dei soggetti interessati, da valutarsi in funzione dell’obiettivo, o degli obiettivi, che essi intendono in concreto perseguire, tenuto conto delle sue caratteristiche tecnico-giuridiche, ovvero delle regole legali che presiedono alla sua costituzione, al suo funzionamento e all’impostazione dei rapporti destinati ad instaurarsi sia al suo interno, sia con i terzi. Ognuno degli schemi all’uopo teoricamente utilizzabili ha caratteristiche peculiari e, dunque, l’individuazione dello strumento giuridico da adottare non può prescindere dalla valutazione dei diversi elementi che caratterizzano l’attività di ricerca e le implicazioni conseguenti alla partecipazione (in questa sede assunta come necessaria) di una Università (o di un suo organismo) alla compagine associativa.

Profili giuridici della partnership per la ricerca scientifica. Possibili forme di partecipazione delle Università

VIGLIAR, SALVATORE
2010-01-01

Abstract

Gli schemi organizzativi previsti dal nostro ordinamento giuridico e suscettibili di essere adottati per lo svolgimento in forma associata dell’attività di ricerca sono molteplici e vanno dalle società, ordinarie e cooperative, ai consorzi, alle società consortili, ai GECT, alle fondazioni, alle associazioni, siano esse di diritto comune o di diritto speciale, quali le associazioni temporanee di imprese specificamente riunite in vista del perseguimento di determinati progetti di comune interesse aventi durata limitata. Il ventaglio è ampio ed è quindi comprensibile che la scelta comporti talune incertezze che possono rivelarsi fonte di difficoltà di ordine pratico. L’opzione del modello associativo da adottare per l’esercizio dell’attività di ricerca deve, infatti, corrispondere alle effettive esigenze dei soggetti interessati, da valutarsi in funzione dell’obiettivo, o degli obiettivi, che essi intendono in concreto perseguire, tenuto conto delle sue caratteristiche tecnico-giuridiche, ovvero delle regole legali che presiedono alla sua costituzione, al suo funzionamento e all’impostazione dei rapporti destinati ad instaurarsi sia al suo interno, sia con i terzi. Ognuno degli schemi all’uopo teoricamente utilizzabili ha caratteristiche peculiari e, dunque, l’individuazione dello strumento giuridico da adottare non può prescindere dalla valutazione dei diversi elementi che caratterizzano l’attività di ricerca e le implicazioni conseguenti alla partecipazione (in questa sede assunta come necessaria) di una Università (o di un suo organismo) alla compagine associativa.
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