La l. 23 giugno 2017, n. 103, introduce interessanti novità riguardanti il provvedimento di archiviazione e il relativo procedimento. Il restyling operato dalla riforma incide, per un verso, su più articoli del codice di rito, nell’intento di perfezionare il relativo procedimento sotto il profilo delle scansioni temporali previste per l’esercizio dei diritti dei soggetti interessati e lo svolgimento del controllo giurisdizionale sulle richieste. Per altro verso, introduce nell'impianto codicistico l’art. 410 bis c.p.p., destinato a dare collocazione sistematica unitaria a situazioni patologiche del provvedimento di archiviazione già note nella prassi, ad attribuire loro una precisa natura sanzionatoria (nullità) e a configurare per la loro neutralizzazione un diverso (e nuovo) rimedio (reclamo) in luogo di quello in precedenza operante (ricorso per cassazione). La sostituzione del ricorso per cassazione - previa abrogazione dell’art. 409, comma 6, c.p.p. - con il reclamo risponde alla avvertita emergenza di intervenire con ulteriori provvedimenti per deflazionare l’attuale carico pendente davanti alla suprema corte di cassazione.
La riforma in materia di archiviazione: nullità del provvedimento e controllo giurisdizionale mediante reclamo
Kalb Luigi
2017
Abstract
La l. 23 giugno 2017, n. 103, introduce interessanti novità riguardanti il provvedimento di archiviazione e il relativo procedimento. Il restyling operato dalla riforma incide, per un verso, su più articoli del codice di rito, nell’intento di perfezionare il relativo procedimento sotto il profilo delle scansioni temporali previste per l’esercizio dei diritti dei soggetti interessati e lo svolgimento del controllo giurisdizionale sulle richieste. Per altro verso, introduce nell'impianto codicistico l’art. 410 bis c.p.p., destinato a dare collocazione sistematica unitaria a situazioni patologiche del provvedimento di archiviazione già note nella prassi, ad attribuire loro una precisa natura sanzionatoria (nullità) e a configurare per la loro neutralizzazione un diverso (e nuovo) rimedio (reclamo) in luogo di quello in precedenza operante (ricorso per cassazione). La sostituzione del ricorso per cassazione - previa abrogazione dell’art. 409, comma 6, c.p.p. - con il reclamo risponde alla avvertita emergenza di intervenire con ulteriori provvedimenti per deflazionare l’attuale carico pendente davanti alla suprema corte di cassazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.