La Cassazione conferma la tesi dell’orientamento giurisprudenziale prevalente che attribuisce natura aquiliana alla responsabilità dell’appaltatore di cui all’art. 1669 c.c., lasciando cadere, quindi, la recente esortazione delle Sezioni Unite a mettere in discussione tale impostazione. L’azione potrà, pertanto, essere promossa anche dall’acquirente nei confronti del venditore che, prima della vendita, abbia fatto eseguire sull’immobile ad un appaltatore, sotto la propria direzione ed il proprio controllo, opere di ristrutturazione edilizia o interventi manutentivi o modificativi di lunga durata, che rovinino o presentino gravi difetti.
La natura della responsabilità dell'appaltatore tra esigenze di coerenza dogmatica e di effettiva tutela del compratore
Antonio Musio
2018-01-01
Abstract
La Cassazione conferma la tesi dell’orientamento giurisprudenziale prevalente che attribuisce natura aquiliana alla responsabilità dell’appaltatore di cui all’art. 1669 c.c., lasciando cadere, quindi, la recente esortazione delle Sezioni Unite a mettere in discussione tale impostazione. L’azione potrà, pertanto, essere promossa anche dall’acquirente nei confronti del venditore che, prima della vendita, abbia fatto eseguire sull’immobile ad un appaltatore, sotto la propria direzione ed il proprio controllo, opere di ristrutturazione edilizia o interventi manutentivi o modificativi di lunga durata, che rovinino o presentino gravi difetti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.