La recente legge di riforma dei reati in materia di ambiente (l.n.68/2015) ha inserito la Parte VI-bis nel c.d. T.U.A. prevedendo un (farraginoso) meccanismo di estinzione delle contravvenzioni che non hanno cagionato danno pericolo all’ambiente. Non sono pochi i motivi di insoddisfazione rinvenibili nel meccanismo di estinzione delle contravvenzioni come formulato dal legislatore che presuppongono una sorta di organo di vigilanza tecnicamente preparatissimo in ogni settore ambientale. L’accertamento del danno o del pericolo rappresenta da sempre il vero punctum dolens della materia ambientale e difficilmente possa essere verificato da un ‘organismo amministrativo’.
L’ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI NELLA NUOVA PARTE VI-BIS DEL TESTO UNICO DELL’AMBIENTE: ANCORA UN ESEMPIO DI “NORMATIVA RINNEGANTE”.
Elio Lo Monte
2016-01-01
Abstract
La recente legge di riforma dei reati in materia di ambiente (l.n.68/2015) ha inserito la Parte VI-bis nel c.d. T.U.A. prevedendo un (farraginoso) meccanismo di estinzione delle contravvenzioni che non hanno cagionato danno pericolo all’ambiente. Non sono pochi i motivi di insoddisfazione rinvenibili nel meccanismo di estinzione delle contravvenzioni come formulato dal legislatore che presuppongono una sorta di organo di vigilanza tecnicamente preparatissimo in ogni settore ambientale. L’accertamento del danno o del pericolo rappresenta da sempre il vero punctum dolens della materia ambientale e difficilmente possa essere verificato da un ‘organismo amministrativo’.File | Dimensione | Formato | |
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