The dialectical relationship between the criminal science and criminology presupposes the definition of the role of the criminal policy: who even doubts whether it is a real science and attributes her only a role for the reform of the criminal law; or whoever sees it as a real science, and uses it to define goals and options for every level of activity for the lawyer. In this last perspective, a dialetical connection between the crimnal policy and the obligatoriness of the law which restrains and restricts the political-criminal valuations of the jurist: the critique of the discourses based on an ideological commitment for the human rights defines, then, the purpose shared by both the crimnal legal science and the criminolgy in the macrophysical perspective of the punitive power and in the microphysical perspective of the disciplinary power of the criminology.

L’integrazione tra scienza del diritto penale e criminologia ha sempre implicato la definizione del ruolo della politica criminale: “arte o scienza che sia” per chi lo ha limitato in funzione de lege ferenda, defi- nizione di finalità ed opzioni per ogni livello dell’attività del giurista per chi ne ha sostenuto, invece, la rilevanza già in funzione de lege lata. Anche in quest’ultima prospettiva, tuttavia, si è affermata la neces- saria unità dialettica tra la politica criminale e la vincolatività del diritto che, in via prioritaria, traccia l’ambito della discrezionalità attribuita al giurista nelle sue valutazioni politico-criminali: la critica dei discorsi sulla base di un impegno ideologico per i diritti umani definisce, allora, l’obiettivo condiviso da scienza giuridico-penale e criminologia nella prospettiva macrofisica del potere punitivo e in quella microfisica del potere disciplinare della criminologia. D’altra parte, lo stesso impegno, data l’opzione essenzialmente fattuale chiaramente definita già nei principi fondamentali della Costituzione italiana, impone orientamenti di riforma necessariamente e rigorosamente minimalisti.

Il ‘nuovo’ «insormontabile limite» della scienza integrata del diritto penale: i diritti dell’uomo tra sovranità punitiva e poteri disciplinari

schiaffo
2018-01-01

Abstract

The dialectical relationship between the criminal science and criminology presupposes the definition of the role of the criminal policy: who even doubts whether it is a real science and attributes her only a role for the reform of the criminal law; or whoever sees it as a real science, and uses it to define goals and options for every level of activity for the lawyer. In this last perspective, a dialetical connection between the crimnal policy and the obligatoriness of the law which restrains and restricts the political-criminal valuations of the jurist: the critique of the discourses based on an ideological commitment for the human rights defines, then, the purpose shared by both the crimnal legal science and the criminolgy in the macrophysical perspective of the punitive power and in the microphysical perspective of the disciplinary power of the criminology.
2018
L’integrazione tra scienza del diritto penale e criminologia ha sempre implicato la definizione del ruolo della politica criminale: “arte o scienza che sia” per chi lo ha limitato in funzione de lege ferenda, defi- nizione di finalità ed opzioni per ogni livello dell’attività del giurista per chi ne ha sostenuto, invece, la rilevanza già in funzione de lege lata. Anche in quest’ultima prospettiva, tuttavia, si è affermata la neces- saria unità dialettica tra la politica criminale e la vincolatività del diritto che, in via prioritaria, traccia l’ambito della discrezionalità attribuita al giurista nelle sue valutazioni politico-criminali: la critica dei discorsi sulla base di un impegno ideologico per i diritti umani definisce, allora, l’obiettivo condiviso da scienza giuridico-penale e criminologia nella prospettiva macrofisica del potere punitivo e in quella microfisica del potere disciplinare della criminologia. D’altra parte, lo stesso impegno, data l’opzione essenzialmente fattuale chiaramente definita già nei principi fondamentali della Costituzione italiana, impone orientamenti di riforma necessariamente e rigorosamente minimalisti.
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