Il Regolamento europeo sulla protezione dati personali attua un radicale ripensamento dei principi e dei cardini che avevano precedentemente modellato le scelte del legislatore comunitario, con particolare riferimento a quelli dell’autoresponsabilità e dell’autovalutazione da parte del titolare del trattamento, chiamato a giudicare la pericolosità e la rischiosità (ovvero l’attitudine a produrre danni) delle operazioni di trattamento di dati personali. 
Il principio di self-assessment non è però nuovo, né circoscritto al settore della privacy: anzi, esso potrebbe potenzialmente estendersi a tutte le aree del diritto, rappresentando un modello nuovo di responsabilità o, quanto meno, un criterio per parametrare, da un lato, la pericolosità di una determinata azione e, dall’altro, per costituire un elemento ai fini della valutazione del danno risarcibile nei settori in cui vi si fa ricorso. Gli spunti di riflessione offerti al civilista, soprattutto in chiave comparatistica, sono molteplici, suggerendo un’indagine approfondita sulle relazioni tra detto modello e le regole ordinarie che, in differenti sistemi giuridici, presiedono alla responsabilità aquiliana.

REGOLE DI RESPONSABILITÀ E SELF-ASSESSMENT: ANALISI COMPARATISTICA DEL COMPLESSO EQUILIBRIO TRA DIRITTO E TECNICA NEI MODELLI DI PREVENZIONE DEL DANNO

Salvatore Vigliar
2018-01-01

Abstract

Il Regolamento europeo sulla protezione dati personali attua un radicale ripensamento dei principi e dei cardini che avevano precedentemente modellato le scelte del legislatore comunitario, con particolare riferimento a quelli dell’autoresponsabilità e dell’autovalutazione da parte del titolare del trattamento, chiamato a giudicare la pericolosità e la rischiosità (ovvero l’attitudine a produrre danni) delle operazioni di trattamento di dati personali. 
Il principio di self-assessment non è però nuovo, né circoscritto al settore della privacy: anzi, esso potrebbe potenzialmente estendersi a tutte le aree del diritto, rappresentando un modello nuovo di responsabilità o, quanto meno, un criterio per parametrare, da un lato, la pericolosità di una determinata azione e, dall’altro, per costituire un elemento ai fini della valutazione del danno risarcibile nei settori in cui vi si fa ricorso. Gli spunti di riflessione offerti al civilista, soprattutto in chiave comparatistica, sono molteplici, suggerendo un’indagine approfondita sulle relazioni tra detto modello e le regole ordinarie che, in differenti sistemi giuridici, presiedono alla responsabilità aquiliana.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4710818
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