I giudici costituzionali (sent.n. 172/2014) rigettano i problemi sollevati nell’ordinanza di rimessione in relazione al principio di determinatezza-tassatività dell’illecito penale. In ordine agli ‘atti reiterati’, sostiene la Corte che il concetto di ‘reiterazione’ “chiarisce in modo preciso che sono necessarie almeno due condotte di minaccia o molestia”. Con riferimento alla locuzione ‘perdurante e grave stato di ansia o di paura’ e ‘fondato timore per l’incolumità’ si sostiene che ‘ansia’ e ‘timore’ vanno accertati “attraverso un’accurata osservazione e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell’agente, che denotino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima”. Le qualifiche ‘grave’ e ‘perdurante’ evitano il rischio di sanzionare ansie irrilevanti, ma vanno ricostruite alla luce del principio di offensività. Per quanto concerne, infine, le ‘abitudini di vita’ viene affermato che occorre prendere in visione il “complesso dei comportamenti che una persona solitamente mantiene nell’ambito familiare, sociale e lavorativo, e che la vittima è costretta a mutare a seguito dell’intrusione rappresentata dall’attività persecutoria”. La decisione n. 172/2014 ha il merito di aver tracciato una linea utile in sede applicativa; residuano, comunque, rischi di contraddittorietà tra giudicati. La stessa Corte costituzionale, invero, finisce per demandare al giudice il non facile compito di delineare, di volta in volta, l’effettiva portata della fattispecie incriminatrice, lasciando in vita, in tal modo, non poche perplessità riguardo al regolare funzionamento del principio di determinatezza-tassatività del tipo criminoso.

Gli atti persecutori superano l’esame di costituzionalità: osservazioni sui confini dello stalking dopo la pronuncia numero 172/2014 della Consulta

TELESCA, MARIANGELA
2015-01-01

Abstract

I giudici costituzionali (sent.n. 172/2014) rigettano i problemi sollevati nell’ordinanza di rimessione in relazione al principio di determinatezza-tassatività dell’illecito penale. In ordine agli ‘atti reiterati’, sostiene la Corte che il concetto di ‘reiterazione’ “chiarisce in modo preciso che sono necessarie almeno due condotte di minaccia o molestia”. Con riferimento alla locuzione ‘perdurante e grave stato di ansia o di paura’ e ‘fondato timore per l’incolumità’ si sostiene che ‘ansia’ e ‘timore’ vanno accertati “attraverso un’accurata osservazione e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell’agente, che denotino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima”. Le qualifiche ‘grave’ e ‘perdurante’ evitano il rischio di sanzionare ansie irrilevanti, ma vanno ricostruite alla luce del principio di offensività. Per quanto concerne, infine, le ‘abitudini di vita’ viene affermato che occorre prendere in visione il “complesso dei comportamenti che una persona solitamente mantiene nell’ambito familiare, sociale e lavorativo, e che la vittima è costretta a mutare a seguito dell’intrusione rappresentata dall’attività persecutoria”. La decisione n. 172/2014 ha il merito di aver tracciato una linea utile in sede applicativa; residuano, comunque, rischi di contraddittorietà tra giudicati. La stessa Corte costituzionale, invero, finisce per demandare al giudice il non facile compito di delineare, di volta in volta, l’effettiva portata della fattispecie incriminatrice, lasciando in vita, in tal modo, non poche perplessità riguardo al regolare funzionamento del principio di determinatezza-tassatività del tipo criminoso.
2015
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4711490
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact