La decisione merita apprezzamento perché chiarisce la reale portata della locuzione “in presenza (…) di un minore” che compare nell’art. 61 n. 11-quinquies c.p.; si tratta dell’aggravante della violenza assistita, introdotta nell’ordinamento con l’intervento legislativo contro il cd. femminicidio (d.l. n. 93 del 14 agosto, conv. in l. 15 ottobre 2013 n. 119). Sostiene la Corte di legittimità che ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della cd. violenza assistita rileva non la ‘presenza’ del minore e, cioè, che il fatto si sia svolto sotto gli occhi – rectius, al cospetto – del minore, ma è sufficiente che quest’ultimo abbia avuto la percezione e la consapevolezza degli atti di violenza verso i soggetti del nucleo familiare. Dunque, ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 572 c.p., basta che il minore abbia avuto la percezione delle condotte violente, ancorché rivolte verso altri soggetti. Con la conseguenza che è ‘maltrattamento’ non solo quello diretto contro una persona della famiglia o persona convivente, ma anche quello che indirettamente coinvolge il soggetto minorenne.
Una nota sull’aggravante della cd. violenza assistita: è sufficiente che il minore percepisca il fatto di reato
TELESCA Mariangela
2017
Abstract
La decisione merita apprezzamento perché chiarisce la reale portata della locuzione “in presenza (…) di un minore” che compare nell’art. 61 n. 11-quinquies c.p.; si tratta dell’aggravante della violenza assistita, introdotta nell’ordinamento con l’intervento legislativo contro il cd. femminicidio (d.l. n. 93 del 14 agosto, conv. in l. 15 ottobre 2013 n. 119). Sostiene la Corte di legittimità che ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della cd. violenza assistita rileva non la ‘presenza’ del minore e, cioè, che il fatto si sia svolto sotto gli occhi – rectius, al cospetto – del minore, ma è sufficiente che quest’ultimo abbia avuto la percezione e la consapevolezza degli atti di violenza verso i soggetti del nucleo familiare. Dunque, ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 572 c.p., basta che il minore abbia avuto la percezione delle condotte violente, ancorché rivolte verso altri soggetti. Con la conseguenza che è ‘maltrattamento’ non solo quello diretto contro una persona della famiglia o persona convivente, ma anche quello che indirettamente coinvolge il soggetto minorenne.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.