La decisione n. 30465/2015 della Corte di Cassazione risolve il problema del rapporto tra le fattispecie previste dagli artt. 600-ter c.p. e 600-quater c.p. Si tratta di una significativa decisione che mette ordine nel mini-sistema (artt. 600-bis/600-octies c.p.) di contrasto al grave, quanto odioso, fenomeno dello sfruttamento dei minori. La Corte respinge forzature interpretative da parte della giurisprudenza di merito, che ha ritenuto sussistente il reato di diffusione continuata di materiale pedopornografico, posto in essere mediante l’uso di sistemi telematici – aggravato dall’ingente quantità e, conseguentemente, applicando gli artt. 81, co. 2, e 600-ter, co. 3 e 5, cpv. – basandosi esclusivamente sui meccanismi di funzionamento del programma informatico (Emule). La valorizzazione dell’elemento soggettivo, che differenzia la diffusione (art. 600-ter c.p.) dalla semplice detenzione del materiale vietato (art.600-quater c.p.), determina la Corte ad affermare il condivisibile principio di diritto che, per la sussistenza del dolo del reato di cui all’art. 600-ter, co. 3, c.p., “occorre provare che il soggetto abbia avuto, non solo la volontà di procurarsi materiale pedopornografico, ma anche la specifica volontà di distribuirlo, divulgarlo, diffonderlo o pubblicizzarlo, desumibile da elementi specifici e ulteriori rispetto al mero uso di un programma di file sharing”, venendo meno ogni presunzione iuris et de iure di volontà di diffusione.”

RIFLESSIONI SULLA FATTISPECIE SOGGETTIVA DI DIVULGAZIONE E DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO

TELESCA Mariangela
2015-01-01

Abstract

La decisione n. 30465/2015 della Corte di Cassazione risolve il problema del rapporto tra le fattispecie previste dagli artt. 600-ter c.p. e 600-quater c.p. Si tratta di una significativa decisione che mette ordine nel mini-sistema (artt. 600-bis/600-octies c.p.) di contrasto al grave, quanto odioso, fenomeno dello sfruttamento dei minori. La Corte respinge forzature interpretative da parte della giurisprudenza di merito, che ha ritenuto sussistente il reato di diffusione continuata di materiale pedopornografico, posto in essere mediante l’uso di sistemi telematici – aggravato dall’ingente quantità e, conseguentemente, applicando gli artt. 81, co. 2, e 600-ter, co. 3 e 5, cpv. – basandosi esclusivamente sui meccanismi di funzionamento del programma informatico (Emule). La valorizzazione dell’elemento soggettivo, che differenzia la diffusione (art. 600-ter c.p.) dalla semplice detenzione del materiale vietato (art.600-quater c.p.), determina la Corte ad affermare il condivisibile principio di diritto che, per la sussistenza del dolo del reato di cui all’art. 600-ter, co. 3, c.p., “occorre provare che il soggetto abbia avuto, non solo la volontà di procurarsi materiale pedopornografico, ma anche la specifica volontà di distribuirlo, divulgarlo, diffonderlo o pubblicizzarlo, desumibile da elementi specifici e ulteriori rispetto al mero uso di un programma di file sharing”, venendo meno ogni presunzione iuris et de iure di volontà di diffusione.”
2015
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