The Cassation, with the decision in comment, reiterates the limits of cognition of the Judge of legitimacy, which, as a judge of the law, can not decide questions whose solution requires an assessment remitted exclusively to the court of merit or, by supplemental , to the judge of the execution. This, despite the interventions of reform, made, among other things, to the regulation of cassation, by Law n. 103 of 2017, which could well have led the Court to a different solution, certainly, more in line with the inspiring ratio of the reform, in view of the (much) desired, greater, efficiency of the criminal justice system.

La Cassazione, con la sentenza in commento, ribadisce i limiti di cognizione del Giudice di legittimità, che, in quanto giudice del diritto, non può decidere questioni la cui soluzione richiede una valutazione rimessa, esclusivamente, al giudice di merito o, in via suppletiva, al giudice dell’esecuzione. Ciò, ad onta degli interventi di riforma, apportati, tra l’altro, alla disciplina del giudizio di cassazione, dalla L. n. 103 del 2017, che ben avrebbero potuto indurre la Corte ad una diversa soluzione, di certo, maggior-mente in linea con la ratio ispiratrice della riforma, in vista della (tanto) auspicata, maggiore, efficienza del sistema di giustizia penale.

APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE CON PRECEDENTE GIUDICATO E LIMITI DI INTERVENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

E. RANIERI
2018-01-01

Abstract

The Cassation, with the decision in comment, reiterates the limits of cognition of the Judge of legitimacy, which, as a judge of the law, can not decide questions whose solution requires an assessment remitted exclusively to the court of merit or, by supplemental , to the judge of the execution. This, despite the interventions of reform, made, among other things, to the regulation of cassation, by Law n. 103 of 2017, which could well have led the Court to a different solution, certainly, more in line with the inspiring ratio of the reform, in view of the (much) desired, greater, efficiency of the criminal justice system.
2018
La Cassazione, con la sentenza in commento, ribadisce i limiti di cognizione del Giudice di legittimità, che, in quanto giudice del diritto, non può decidere questioni la cui soluzione richiede una valutazione rimessa, esclusivamente, al giudice di merito o, in via suppletiva, al giudice dell’esecuzione. Ciò, ad onta degli interventi di riforma, apportati, tra l’altro, alla disciplina del giudizio di cassazione, dalla L. n. 103 del 2017, che ben avrebbero potuto indurre la Corte ad una diversa soluzione, di certo, maggior-mente in linea con la ratio ispiratrice della riforma, in vista della (tanto) auspicata, maggiore, efficienza del sistema di giustizia penale.
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