Il consolidarsi in giurisprudenza di una tendenza che estende alla vendita forzata soluzioni tipicamente utilizzate per la composizione di ordinari conflitti di interesse sorti all’interno della compravendita volontaria ha indotto a verificare le conclusioni fino a oggi raggiunte sulla natura di tale tipo di vendita, nonché sulla regolazione del rapporto che da essa deriva. In effetti, la tradizionale prospettiva di concentrare il confronto tra le due vendite sul piano della struttura ha finito col rendere incolmabile la distanza tra le stesse. Se si sposta, invece, la prospettiva d’indagine dall’atto al rapporto e si abbandona la ricerca di un momento volontaristico che nella vendita forzata non v’è per soffermarsi piuttosto sulla sua concreta regolazione, si perviene a conclusioni anche sensibilmente diverse da quelle finora raggiunte in merito alla sua natura. In effetti, alcuni profili funzionali, primo tra tutti quello per il quale entrambe le vendite sono essenzialmente caratterizzati dallo scambio di una cosa dietro il corrispettivo di un prezzo, consentirebbero di considerare la vendita forzata, non già solo una fase sub-procedimentale del processo esecutivo, ma anche un’operazione economica riconducibile nell’ambito delle varianti dello schema legale del contratto di compravendita. In termini di disciplina applicabile, ne consegue che la vendita giudiziale non debba essere integralmente attratta allo schema tipico dei provvedimenti giurisdizionali ma possa in qualche modo attingere anche alle regole in tema compravendita volontaria. E così, ove si convenga che la distinzione per tipi non concerne soltanto gli aspetti strutturali ma soprattutto è fondata sull’elemento funzionale e ove si concordi che il tipo ha, quale sua fondamentale funzione, quella di garantire una coerente risoluzione dei possibili conflitti di interessi che possono insorgere tra le parti coinvolte in un rapporto contrattuale da esse instaurato, si può fondatamente ritenere che la vendita giudiziale altro non sia che una variante del tipo legale dalla compravendita, come peraltro sembrerebbe suggerire la stessa scelta del codice civile di riservare ad essa una scarna regolazione. Scelta questa che, in definitiva, sarebbe coerente con l’immediata e diretta applicabilità della normativa prevista per il tipo generale, almeno lì dove la stessa sia compatibile, non solo con la particolare struttura della vendita giudiziale, ma anche con quella funzione che la connota e l’arricchisce di una dimensione pubblicistica.

Per una rilettura civilistica della vendita forzata

Antonio Musio
2018-01-01

Abstract

Il consolidarsi in giurisprudenza di una tendenza che estende alla vendita forzata soluzioni tipicamente utilizzate per la composizione di ordinari conflitti di interesse sorti all’interno della compravendita volontaria ha indotto a verificare le conclusioni fino a oggi raggiunte sulla natura di tale tipo di vendita, nonché sulla regolazione del rapporto che da essa deriva. In effetti, la tradizionale prospettiva di concentrare il confronto tra le due vendite sul piano della struttura ha finito col rendere incolmabile la distanza tra le stesse. Se si sposta, invece, la prospettiva d’indagine dall’atto al rapporto e si abbandona la ricerca di un momento volontaristico che nella vendita forzata non v’è per soffermarsi piuttosto sulla sua concreta regolazione, si perviene a conclusioni anche sensibilmente diverse da quelle finora raggiunte in merito alla sua natura. In effetti, alcuni profili funzionali, primo tra tutti quello per il quale entrambe le vendite sono essenzialmente caratterizzati dallo scambio di una cosa dietro il corrispettivo di un prezzo, consentirebbero di considerare la vendita forzata, non già solo una fase sub-procedimentale del processo esecutivo, ma anche un’operazione economica riconducibile nell’ambito delle varianti dello schema legale del contratto di compravendita. In termini di disciplina applicabile, ne consegue che la vendita giudiziale non debba essere integralmente attratta allo schema tipico dei provvedimenti giurisdizionali ma possa in qualche modo attingere anche alle regole in tema compravendita volontaria. E così, ove si convenga che la distinzione per tipi non concerne soltanto gli aspetti strutturali ma soprattutto è fondata sull’elemento funzionale e ove si concordi che il tipo ha, quale sua fondamentale funzione, quella di garantire una coerente risoluzione dei possibili conflitti di interessi che possono insorgere tra le parti coinvolte in un rapporto contrattuale da esse instaurato, si può fondatamente ritenere che la vendita giudiziale altro non sia che una variante del tipo legale dalla compravendita, come peraltro sembrerebbe suggerire la stessa scelta del codice civile di riservare ad essa una scarna regolazione. Scelta questa che, in definitiva, sarebbe coerente con l’immediata e diretta applicabilità della normativa prevista per il tipo generale, almeno lì dove la stessa sia compatibile, non solo con la particolare struttura della vendita giudiziale, ma anche con quella funzione che la connota e l’arricchisce di una dimensione pubblicistica.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4720323
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