L’articolo “Medical malpractice: evoluzione o regresso?” rivolge specifica attenzione alla complessa relazione medico-paziente, inquadrata - per il passato - come un rapporto unilaterale e asimmetrico, nel quale il primo decideva tutti gli aspetti della terapia. Nell’epoca attuale, la delicata relazione non può non fondarsi sul principio del consenso informato. A tal riguardo, in chiave comparatistica, viene rimarcato come in Germania il dettame normativo di cui al § 823 BGB abbia individuato criteri chiari e dettagliati, considerando la violazione dell’obbligo d’informazione come una lesione personale e facendo da sempre gravare sul clinico l’onere probatorio circa l’informazione fornita. Lo studio non sottace la vexata quaestio circa la natura della responsabilità medica, in quanto con la “riscoperta della responsabilità civile” negli anni ‘70 i casi di medical malpractice sono aumentati tanto da rendere quanto mai rilevante il problema. Nel dettaglio, viene chiarito come la legge del 2017 abbia delineato le modalità e le caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità medica e gli obblighi di assicurazione, introducendo un regime bipartito di responsabilità, ovvero un doppio canale costruito per dirigere sempre di più la responsabilità verso la struttura, attenuando quella del clinico.

MEDICAL MALPRATCTICE: EVOLUZIONE O REGRESSO?

LANZARA O
2017-01-01

Abstract

L’articolo “Medical malpractice: evoluzione o regresso?” rivolge specifica attenzione alla complessa relazione medico-paziente, inquadrata - per il passato - come un rapporto unilaterale e asimmetrico, nel quale il primo decideva tutti gli aspetti della terapia. Nell’epoca attuale, la delicata relazione non può non fondarsi sul principio del consenso informato. A tal riguardo, in chiave comparatistica, viene rimarcato come in Germania il dettame normativo di cui al § 823 BGB abbia individuato criteri chiari e dettagliati, considerando la violazione dell’obbligo d’informazione come una lesione personale e facendo da sempre gravare sul clinico l’onere probatorio circa l’informazione fornita. Lo studio non sottace la vexata quaestio circa la natura della responsabilità medica, in quanto con la “riscoperta della responsabilità civile” negli anni ‘70 i casi di medical malpractice sono aumentati tanto da rendere quanto mai rilevante il problema. Nel dettaglio, viene chiarito come la legge del 2017 abbia delineato le modalità e le caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità medica e gli obblighi di assicurazione, introducendo un regime bipartito di responsabilità, ovvero un doppio canale costruito per dirigere sempre di più la responsabilità verso la struttura, attenuando quella del clinico.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4728922
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