L'articolo “Profili patrimoniali dell’unione civile”, muovendo dalla trasformazione del tradizionale concetto di famiglia che ha portato alla modifica dei valori, delle regole e dei modelli sociali di riferimento, affronta taluni aspetti della l. 20 maggio 2016, n. 76. L’attenzione si attesta da subito sull’analisi del comma 20, regola centrale dell’intera materia, diretta a porre le basi dello statuto dei diritti e dei doveri conseguenti alla costituzione del vincolo dell’unione; il precipitato normativo, sancendo l’estensione delle disposizioni dettate per il matrimonio alle unioni civili, consente una vera e propria traslazione di disciplina da un istituto all’altro, dando luogo ad un nuovo regime giuridico comune ai due istituti del diritto di famiglia. Attraverso l’approfondimento dei primi pronunciamenti del formante giurisprudenziale viene rilevato come il citato comma sia munito di un’efficacia etero-integratrice delle previsioni regolamentari originariamente pensate per il solo istituto del matrimonio, nel senso che tali norme devono ora intendersi estensibili e applicabili anche all’istituto delle unioni civili pur senza la necessità di un’apposita ed espressa modifica.
PROFILI PATRIMONIALI DELL'UNIONE CIVILE
LANZARA O
2017
Abstract
L'articolo “Profili patrimoniali dell’unione civile”, muovendo dalla trasformazione del tradizionale concetto di famiglia che ha portato alla modifica dei valori, delle regole e dei modelli sociali di riferimento, affronta taluni aspetti della l. 20 maggio 2016, n. 76. L’attenzione si attesta da subito sull’analisi del comma 20, regola centrale dell’intera materia, diretta a porre le basi dello statuto dei diritti e dei doveri conseguenti alla costituzione del vincolo dell’unione; il precipitato normativo, sancendo l’estensione delle disposizioni dettate per il matrimonio alle unioni civili, consente una vera e propria traslazione di disciplina da un istituto all’altro, dando luogo ad un nuovo regime giuridico comune ai due istituti del diritto di famiglia. Attraverso l’approfondimento dei primi pronunciamenti del formante giurisprudenziale viene rilevato come il citato comma sia munito di un’efficacia etero-integratrice delle previsioni regolamentari originariamente pensate per il solo istituto del matrimonio, nel senso che tali norme devono ora intendersi estensibili e applicabili anche all’istituto delle unioni civili pur senza la necessità di un’apposita ed espressa modifica.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.