L’ordinanza n. 207 del 2018 e la recentissima decisione del 25 settembre del 2019 rappresentano il chiaro contributo della giurisprudenza costituzionale al riconoscimento di nuove situazioni meritevoli di tutela che, per soggetti vulnerabili competenti ed in determinate condizioni, individuano nelle modalità costitutive di esercizio del diritto all’aiuto ‘nel’ morire, in funzione di concretizzazione del più generale diritto alla consapevole autodeterminazione terapeutica (artt. 2, 3, 13 e 32 Cost.), le ragioni su cui fondare razionali limiti ad una incriminazione, si pensi proprio alla condotta di aiuto al suicidio ex art. 580 Cp, ogni volta in cui essa in via assoluta si riveli lesiva di diritti fondamentali, anche quando ‘infelici’. Nel diritto penale provvisorio, allora, così come ridisegnato dal giudice delle leggi, una nuova idea di giustificazione, quella procedurale appunto, sembra completare lo statuto penale delle scriminanti in cui, a differenza di quella tradizionale o sostanziale, essa assurge a strumento di protezione primaria di beni – il pluralismo etico –, per una legittimazione pubblicistica ex ante di condotte lesive solo così in grado di garantire un ordinato vivere civile libero da caotiche situazioni giuridiche pur sempre in agguato. Ed allora appare del tutto evidente, in un tale contesto sistematico, il contributo della giustificazione procedurale anche alla costruzione di quel diritto penale dell’eguaglianza che, proprio con l’esercizio di una libera e consapevole autodeterminazione terapeutica, finisce per rendere indispensabile il necessario riassetto razionale della complessiva normativa di fine vita la quale, fuori da aporie sistematiche, pure sembra trovare conferma ed attuazione in prospettiva de lege ferenda.

IL PROCESSO ALL’ART. 580 DEL CODICE PENALE NELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE: ALLE ORIGINI DI UNA NUOVA IDEA DI GIUSTIFICAZIONE

Sessa Antonino
2019-01-01

Abstract

L’ordinanza n. 207 del 2018 e la recentissima decisione del 25 settembre del 2019 rappresentano il chiaro contributo della giurisprudenza costituzionale al riconoscimento di nuove situazioni meritevoli di tutela che, per soggetti vulnerabili competenti ed in determinate condizioni, individuano nelle modalità costitutive di esercizio del diritto all’aiuto ‘nel’ morire, in funzione di concretizzazione del più generale diritto alla consapevole autodeterminazione terapeutica (artt. 2, 3, 13 e 32 Cost.), le ragioni su cui fondare razionali limiti ad una incriminazione, si pensi proprio alla condotta di aiuto al suicidio ex art. 580 Cp, ogni volta in cui essa in via assoluta si riveli lesiva di diritti fondamentali, anche quando ‘infelici’. Nel diritto penale provvisorio, allora, così come ridisegnato dal giudice delle leggi, una nuova idea di giustificazione, quella procedurale appunto, sembra completare lo statuto penale delle scriminanti in cui, a differenza di quella tradizionale o sostanziale, essa assurge a strumento di protezione primaria di beni – il pluralismo etico –, per una legittimazione pubblicistica ex ante di condotte lesive solo così in grado di garantire un ordinato vivere civile libero da caotiche situazioni giuridiche pur sempre in agguato. Ed allora appare del tutto evidente, in un tale contesto sistematico, il contributo della giustificazione procedurale anche alla costruzione di quel diritto penale dell’eguaglianza che, proprio con l’esercizio di una libera e consapevole autodeterminazione terapeutica, finisce per rendere indispensabile il necessario riassetto razionale della complessiva normativa di fine vita la quale, fuori da aporie sistematiche, pure sembra trovare conferma ed attuazione in prospettiva de lege ferenda.
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