Disamina critica della riaffermazione da parte della S.C. del potere del g.e. di ordinare la definitiva chiusura della espropriazione in base al rilievo dell’estinzione del credito azionato, escludendo che un tale provvedimento sia compatibile con la fase sommaria di opposizione all’esecuzione qualora disponga contestualmente la liberazione dei beni pignorati. Il potere di controllo del g.e. può avere ad oggetto anche la sussistenza del diritto “processuale” di agire in via esecutiva espresso dal titolo, ma non l’estinzione del diritto di credito a monte (della quale il g.e. deve tenere conto per arrestare definitivamente il processo soltanto quando ciò sia pacifico fra le parti). Infine, se è stata già proposta dal debitore opposizione all’esecuzione per contestare il diritto dell’istante di procedere in executivis non è consentito al g.e. di “chiudere” il processo per la stessa ragione, ma deve limitarsi a decidere sulla sospensione ad istanza di parte ex art. 624 c.p.c.

Sul provvedimento del g.e. che dichiara improcedibile il processo esecutivo rilevando il pagamento del credito portato dal titolo azionato

Luigi Iannicelli
2019-01-01

Abstract

Disamina critica della riaffermazione da parte della S.C. del potere del g.e. di ordinare la definitiva chiusura della espropriazione in base al rilievo dell’estinzione del credito azionato, escludendo che un tale provvedimento sia compatibile con la fase sommaria di opposizione all’esecuzione qualora disponga contestualmente la liberazione dei beni pignorati. Il potere di controllo del g.e. può avere ad oggetto anche la sussistenza del diritto “processuale” di agire in via esecutiva espresso dal titolo, ma non l’estinzione del diritto di credito a monte (della quale il g.e. deve tenere conto per arrestare definitivamente il processo soltanto quando ciò sia pacifico fra le parti). Infine, se è stata già proposta dal debitore opposizione all’esecuzione per contestare il diritto dell’istante di procedere in executivis non è consentito al g.e. di “chiudere” il processo per la stessa ragione, ma deve limitarsi a decidere sulla sospensione ad istanza di parte ex art. 624 c.p.c.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4731357
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