La pretesa dei genitori degli alunni delle scuole elementari e medie di consentire, per i propri figli, il consumo, nei locali della scuola e comunque nell’orario destinato alla refezione scolastica, un pasto portato da casa, in alternativa a quello messo a disposizione dal servizio mensa, sebbene possa assumere, se considerata isolatamente, le fattezze del diritto soggettivo, è destinata a qualificarsi in termini di interesse legittimo lì dove entra in conflitto con contrapposti interessi di altri soggetti. In tal caso può dunque sussistere solo un interesse del cittadino ad orientare le scelte riguardanti le modalità organizzative del servizio che restano sempre rimesse alla singola istituzione scolastica in attuazione del principio di buon andamento della P.A. Ad escludere la possibilità di considerare la pretesa come diritto soggettivo perfetto e incondizionato, in quanto tale giudizialmente azionabile nei confronti dell’amministrazione, contribuisce l’aspetto del necessario controllo a cui è tenuta ogni P.A. sulle fonti generatrici della responsabilità civile che, nella specie, riguarda i danni alla salute a cui potrebbero andare incontro gli alunni nel caso in cui l’istituto scolastico non sia in grado, durante lo svolgimento del pranzo, di garantire un adeguato servizio di sorveglianza sui minori da parte del personale addetto, di impedire altresì il pericolo di scambi di alimenti tra bambini e, più in generale, di prevenire rischi igienico-sanitari. Tale situazione, al pari di ogni altro diritto, è suscettibile di subire restrizioni, dal momento che anche un diritto sociale, come quello all’istruzione, deve essere considerato “finanziariamente condizionato”. Se, infatti, la pretesa ad usufruire del servizio pubblico della mensa scolastica è subordinata alla disponibilità di risorse adeguate ad assicurare il suo funzionamento, appare del tutto evidente che anche quella a consumare il pasto portato da casa debba necessariamente fare i conti con lo stesso problema con la conseguenza che l’Amministrazione potrà garantire tale legittima aspettativa solo dopo aver valutato la disponibilità delle risorse indispensabili a garantire un servizio in grado di rispettare tutti gli altri interessi coinvolti, a cominciare da quello alla salute, tanto degli studenti che si avvalgono del servizio mensa, quanto di quelli che optano per il pasto domestico.

Consumo scolastico del pasto domestico e fonti della responsabilità

Antonio Musio
2019-01-01

Abstract

La pretesa dei genitori degli alunni delle scuole elementari e medie di consentire, per i propri figli, il consumo, nei locali della scuola e comunque nell’orario destinato alla refezione scolastica, un pasto portato da casa, in alternativa a quello messo a disposizione dal servizio mensa, sebbene possa assumere, se considerata isolatamente, le fattezze del diritto soggettivo, è destinata a qualificarsi in termini di interesse legittimo lì dove entra in conflitto con contrapposti interessi di altri soggetti. In tal caso può dunque sussistere solo un interesse del cittadino ad orientare le scelte riguardanti le modalità organizzative del servizio che restano sempre rimesse alla singola istituzione scolastica in attuazione del principio di buon andamento della P.A. Ad escludere la possibilità di considerare la pretesa come diritto soggettivo perfetto e incondizionato, in quanto tale giudizialmente azionabile nei confronti dell’amministrazione, contribuisce l’aspetto del necessario controllo a cui è tenuta ogni P.A. sulle fonti generatrici della responsabilità civile che, nella specie, riguarda i danni alla salute a cui potrebbero andare incontro gli alunni nel caso in cui l’istituto scolastico non sia in grado, durante lo svolgimento del pranzo, di garantire un adeguato servizio di sorveglianza sui minori da parte del personale addetto, di impedire altresì il pericolo di scambi di alimenti tra bambini e, più in generale, di prevenire rischi igienico-sanitari. Tale situazione, al pari di ogni altro diritto, è suscettibile di subire restrizioni, dal momento che anche un diritto sociale, come quello all’istruzione, deve essere considerato “finanziariamente condizionato”. Se, infatti, la pretesa ad usufruire del servizio pubblico della mensa scolastica è subordinata alla disponibilità di risorse adeguate ad assicurare il suo funzionamento, appare del tutto evidente che anche quella a consumare il pasto portato da casa debba necessariamente fare i conti con lo stesso problema con la conseguenza che l’Amministrazione potrà garantire tale legittima aspettativa solo dopo aver valutato la disponibilità delle risorse indispensabili a garantire un servizio in grado di rispettare tutti gli altri interessi coinvolti, a cominciare da quello alla salute, tanto degli studenti che si avvalgono del servizio mensa, quanto di quelli che optano per il pasto domestico.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4732966
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