La trasformazione della circostanza aggravante della deformazione o sfregio permanente del viso in fattispecie autonoma si lascia, senza dubbio, apprezzare per gli intendimenti di assicurare una maggiore tutela alla donna. Meno condivisibile è, però, l’impostazione di ricondurre il grave e complesso fenomeno della violenza di genere ad una situazione di eccezionalità, da affrontare preminentemente con una legislazione penale fortemente repressiva. Il trattamento della violenza di genere, per le peculiarità che contraddistinguono le condotte poste in essere, soprattutto in particolari contesti, richiede una più meditata riflessione che, valorizzando l’approfondimento della patogenesi criminale più in generale, vada ad incidere sulle cause primigenie del fenomeno. La sola risposta penalistica – senza rinnegare momenti di repressione per comportamenti connotati da dannosità sociale, mediante l’irrogazione di sanzioni penali proporzionate al fatto posto in essere – si presenta inadeguata se non preceduta e inserita in un più ampio contesto di interventi organici, nell’ottica di una risposta globale intrasistemica connotata da effettività e razionalità.
IL ‘NUOVO’ ART. 583-QUINQUIES CP («DEFORMAZIONE DELL’ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO»): L’ENNESIMO ESEMPIO DI SIMBOLISMO REPRESSIVO
Lo Monte, Elio
2019-01-01
Abstract
La trasformazione della circostanza aggravante della deformazione o sfregio permanente del viso in fattispecie autonoma si lascia, senza dubbio, apprezzare per gli intendimenti di assicurare una maggiore tutela alla donna. Meno condivisibile è, però, l’impostazione di ricondurre il grave e complesso fenomeno della violenza di genere ad una situazione di eccezionalità, da affrontare preminentemente con una legislazione penale fortemente repressiva. Il trattamento della violenza di genere, per le peculiarità che contraddistinguono le condotte poste in essere, soprattutto in particolari contesti, richiede una più meditata riflessione che, valorizzando l’approfondimento della patogenesi criminale più in generale, vada ad incidere sulle cause primigenie del fenomeno. La sola risposta penalistica – senza rinnegare momenti di repressione per comportamenti connotati da dannosità sociale, mediante l’irrogazione di sanzioni penali proporzionate al fatto posto in essere – si presenta inadeguata se non preceduta e inserita in un più ampio contesto di interventi organici, nell’ottica di una risposta globale intrasistemica connotata da effettività e razionalità.File | Dimensione | Formato | |
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