La sentenza annotata esamina taluni rapporti tra diritto antitrust e diritto dei contratti. La vicenda riguarda un contratto di fideiussione e, in particolare, la clausola di deroga alla previsione di cui all’art. 1957 c.c., ricorrente nella modulistica degli intermediari finanziari prima dell’intervento dell’Organo di vigilanza che ne ha chiesto l’eliminazione. Il Tribunale, nel caso in esame, esamina un contratto stipulato sulla base della modulistica prima del suo emendamento e, recependo un noto orientamento della S. Corte, ritiene che lo schema ABI alteri il libero gioco della concorrenza e, sulla base di ciò, sancisce la nullità del contratto di fideiussione anche se stipulato prima dell’intervento della Banca d’Italia. L’autore, dando atto dei principali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sull’argomento, conclude nel ritenere necessario contemperare le esigenze di riequilibrio dell’assetto contrattuale con l’individuazione del rimedio piú adeguato al tipo di illeceità e al tipo di interesse leso. Nel caso in esame la caducazione della sola deroga all’art. 1957 c.c. fa sí che, se l’azione contro il debitore principale è stata proposta dopo il termine dei sei mesi, il rapporto fideiussorio si estingua. Quindi, discutere di nullità totale o parziale diventa mero esercizio logico utile per la sola ipotesi che il creditore abbia iniziato l’attività esecutiva entro i sei mesi e, ciononostante, il fideiubente eccepisca la nullità della deroga contenuta nell’atto fideiussorio. In tale sola ipotesi la nullità non parziale dell’atto costituirebbe, però, una tutela eccessiva del debitore che travolgerebbe il contratto da lui stipulato, nonostante il concreto rispetto della norma dell’art. 1957 c.c. anche se contrattualmente derogata.

Fideiussione, modelli ABI e intese anticoncorrenziali

daniela valentino
2019-01-01

Abstract

La sentenza annotata esamina taluni rapporti tra diritto antitrust e diritto dei contratti. La vicenda riguarda un contratto di fideiussione e, in particolare, la clausola di deroga alla previsione di cui all’art. 1957 c.c., ricorrente nella modulistica degli intermediari finanziari prima dell’intervento dell’Organo di vigilanza che ne ha chiesto l’eliminazione. Il Tribunale, nel caso in esame, esamina un contratto stipulato sulla base della modulistica prima del suo emendamento e, recependo un noto orientamento della S. Corte, ritiene che lo schema ABI alteri il libero gioco della concorrenza e, sulla base di ciò, sancisce la nullità del contratto di fideiussione anche se stipulato prima dell’intervento della Banca d’Italia. L’autore, dando atto dei principali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sull’argomento, conclude nel ritenere necessario contemperare le esigenze di riequilibrio dell’assetto contrattuale con l’individuazione del rimedio piú adeguato al tipo di illeceità e al tipo di interesse leso. Nel caso in esame la caducazione della sola deroga all’art. 1957 c.c. fa sí che, se l’azione contro il debitore principale è stata proposta dopo il termine dei sei mesi, il rapporto fideiussorio si estingua. Quindi, discutere di nullità totale o parziale diventa mero esercizio logico utile per la sola ipotesi che il creditore abbia iniziato l’attività esecutiva entro i sei mesi e, ciononostante, il fideiubente eccepisca la nullità della deroga contenuta nell’atto fideiussorio. In tale sola ipotesi la nullità non parziale dell’atto costituirebbe, però, una tutela eccessiva del debitore che travolgerebbe il contratto da lui stipulato, nonostante il concreto rispetto della norma dell’art. 1957 c.c. anche se contrattualmente derogata.
2019
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4734612
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