L’Autore analizza la pronuncia della S.C. che, in continuita` con i precedenti arresti di legittimita` , afferma, in sede di applicazione dell’originaria disciplina dell’art. 107 l. fall., il subentro ex lege del curatore fallimentare nella procedura esecutiva individuale iniziata prima della dichiarazione di fallimento. Da cio` viene fatta discendere la conservazione degli effetti sostanziali e processuali del pignoramento e la conseguenziale inopponibilita` delle alienazioni medio tempore intervenute anche nell’ipotesi in cui l’espropriazione singolare successivamente si estingua. L’esame della pronuncia costituisce l’occasione per l’analisi dell’evoluzione normativa dell’istituto e dei profili innovativi contenuti nel c.d. Codice della crisi e per una riflessione intorno alla problematica della peculiare fattispecie di estinzione del processo esecutivo per “inerzia” del curatore subentrato.
SUBENTRO DEL CURATORE NELL’ESECUZIONE INDIVIDUALE E “VICENDE” DEGLI EFFETTI SOSTANZIALI DEL PIGNORAMENTO
Conforti Stefano
2019
Abstract
L’Autore analizza la pronuncia della S.C. che, in continuita` con i precedenti arresti di legittimita` , afferma, in sede di applicazione dell’originaria disciplina dell’art. 107 l. fall., il subentro ex lege del curatore fallimentare nella procedura esecutiva individuale iniziata prima della dichiarazione di fallimento. Da cio` viene fatta discendere la conservazione degli effetti sostanziali e processuali del pignoramento e la conseguenziale inopponibilita` delle alienazioni medio tempore intervenute anche nell’ipotesi in cui l’espropriazione singolare successivamente si estingua. L’esame della pronuncia costituisce l’occasione per l’analisi dell’evoluzione normativa dell’istituto e dei profili innovativi contenuti nel c.d. Codice della crisi e per una riflessione intorno alla problematica della peculiare fattispecie di estinzione del processo esecutivo per “inerzia” del curatore subentrato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.