Gli antropologi riconoscono la parentela come un fenomeno universale, che ha contraddistinto la società umana fin dal suo sorgere. Tutte le società umane elaborano un sistema di rapporti di parentela che in esse non si configurano soltanto come uno dei diversi tipi di relazioni sociali, ma costituiscono la base stessa della struttura. Dunque la società umana primitiva è una società parentale, sia pure nei vari casi diversamente strutturata e organizzata: i legami di parentela valgono a garantire una protezione dai pericoli esterni e nel contempo ad instaurare rapporti di cooperazione non più sporadici ed episodici, ma costanti e socialmente regolamentati. La tradizione romana non conosceva una nozione univoca di parentela, ma distingueva due diverse modalità di aggregazione sociale: l’adgnatio e la cognatio. Il primo dei due istituti, l’adgnatio, legava nel rapporto di parentela tutti gli individui – per virilem sexum - soggetti allo stesso pater familias, sia per iustum matrimonium, o per adrogatio, per adoptio, o per conventio in manum. L’adgnatio prescindeva, quindi dal vincolo di sangue e cessava non con la morte del pater, ma col venir meno della patria potestas. Al contrario la cognatio era fondata sul legame di sangue, traeva origine da iustae nuptiae ed era estesa anche alla linea femminile e a tutti coloro che non erano più soggetti al vincolo dell’adgnatio: vuoi per emancipazione, vuoi per esser usciti da una famiglia per entrare in un’altra. Nell’uso comune i termini e le nozioni di parentela e famiglia appaiono talora sfumati e sovrapponibili, anche se la dottrina ritiene necessario distinguere le due nozioni, data la diversità dell’ambito di incidenza di ciascuna di esse. La trasformazione della famiglia dal modello patriarcale a quello nucleare rileva oggi il suo diverso atteggiarsi, talché la dottrina oggi non esita a giustapporre il concetto di famiglia parentale, estesa ai parenti e agli affini, alla famiglia nucleare, circoscritta sostanzialmente ai coniugi e ai figli. In realtà, la differente valenza degli istituti in discorso è connotata, nel nostro ordinamento, in primis dai due diversi presupposti normativi su cui si fondano: la famiglia, sull’art. 29 Cost., la parentela, sull’art. 74 c. c. Inoltre, la parentela è fondata su un elemento naturale come il vincolo di sangue, la famiglia su un presupposto giuridico: il matrimonio, ovvero – se si abbandona la lettera del testo costituzionale – su quella stabile comunione di vita e di affetti che si ritrova anche nella famiglia di fatto. Gli articoli in commento sono stati interessati da quella che è stata definita la riforma normativa più incisiva del 2013: con l’entrata in vigore del d. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle disposizioni in materia di filiazione, a norma dell’art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n.219, si completa la nuova disciplina sulla filiazione introdotta dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. La legge 219/2012 aveva già operato, con l’art. 1 che ha novellato il codice civile, una triplice innovazione: la costituzione del rapporto di parentela basato su qualsiasi forma di filiazione anche fuori del matrimonio - artt. 74 e 258 c.c. nuova formulazione -; l’unicità dello status di figlio - specialmente, artt. 315 e 315 bis c.c. -; la nuova disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio - artt. 251, 251 e 276 c.c. Più esplicitamente, il nuovo art. 74 c.c. precisa che il vincolo di parentela con i congiunti dei genitori è il medesimo, al di là delle modalità dell’acquisizione della filiazione, dentro o fuori del matrimonio. Nella dizione originaria, l’art. 74 menzionava solo la comune discendenza senza ulteriori specificazioni, il che rinviava, per eventuali, necessarie integrazioni o limitazioni, a tutte le norme vigenti e ai chiarimenti giurisdizionali attinenti alla nozione: La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite. La formulazione aveva altresì originato una nota quaestio dottrinale, stante la genericità della disposizione normativa, che non esplicitava se la parentela fosse connessa a rapporti di filiazione legittima, o anche alla filiazione naturale, quasi che il vincolo si conformasse ricevendo specificazione dalla qualità del rapporto generazionale. Taluno rinveniva nella scelta del legislatore il riconoscimento di una parentela fondata sulla consanguineità biologica, in base ad un rapporto di filiazione tout court, talché la parentela era - implicitamente e logicamente - connessa alla generazione, e non al matrimonio. Per altri, invece, la formulazione originaria dell’art. 74 c.c. era connessa unicamente al dato di fatto che l’unica forma di parentela riconosciuta dall’ordinamento, al tempo dell’introduzione della norma, era quella legittima. Per la rilevanza che assumono nel settore civile, penale e amministrativo dell’ordinamento italiano, la parentela di cui all’articolo in commento e l’affinità, ex art. 78 c. c., vanno annoverate fra le nozioni fondamentali del diritto.

Della parentela e dell'affinità - Sub artt. 74-78

Annamaria Giulia Parisi
2016-01-01

Abstract

Gli antropologi riconoscono la parentela come un fenomeno universale, che ha contraddistinto la società umana fin dal suo sorgere. Tutte le società umane elaborano un sistema di rapporti di parentela che in esse non si configurano soltanto come uno dei diversi tipi di relazioni sociali, ma costituiscono la base stessa della struttura. Dunque la società umana primitiva è una società parentale, sia pure nei vari casi diversamente strutturata e organizzata: i legami di parentela valgono a garantire una protezione dai pericoli esterni e nel contempo ad instaurare rapporti di cooperazione non più sporadici ed episodici, ma costanti e socialmente regolamentati. La tradizione romana non conosceva una nozione univoca di parentela, ma distingueva due diverse modalità di aggregazione sociale: l’adgnatio e la cognatio. Il primo dei due istituti, l’adgnatio, legava nel rapporto di parentela tutti gli individui – per virilem sexum - soggetti allo stesso pater familias, sia per iustum matrimonium, o per adrogatio, per adoptio, o per conventio in manum. L’adgnatio prescindeva, quindi dal vincolo di sangue e cessava non con la morte del pater, ma col venir meno della patria potestas. Al contrario la cognatio era fondata sul legame di sangue, traeva origine da iustae nuptiae ed era estesa anche alla linea femminile e a tutti coloro che non erano più soggetti al vincolo dell’adgnatio: vuoi per emancipazione, vuoi per esser usciti da una famiglia per entrare in un’altra. Nell’uso comune i termini e le nozioni di parentela e famiglia appaiono talora sfumati e sovrapponibili, anche se la dottrina ritiene necessario distinguere le due nozioni, data la diversità dell’ambito di incidenza di ciascuna di esse. La trasformazione della famiglia dal modello patriarcale a quello nucleare rileva oggi il suo diverso atteggiarsi, talché la dottrina oggi non esita a giustapporre il concetto di famiglia parentale, estesa ai parenti e agli affini, alla famiglia nucleare, circoscritta sostanzialmente ai coniugi e ai figli. In realtà, la differente valenza degli istituti in discorso è connotata, nel nostro ordinamento, in primis dai due diversi presupposti normativi su cui si fondano: la famiglia, sull’art. 29 Cost., la parentela, sull’art. 74 c. c. Inoltre, la parentela è fondata su un elemento naturale come il vincolo di sangue, la famiglia su un presupposto giuridico: il matrimonio, ovvero – se si abbandona la lettera del testo costituzionale – su quella stabile comunione di vita e di affetti che si ritrova anche nella famiglia di fatto. Gli articoli in commento sono stati interessati da quella che è stata definita la riforma normativa più incisiva del 2013: con l’entrata in vigore del d. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle disposizioni in materia di filiazione, a norma dell’art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n.219, si completa la nuova disciplina sulla filiazione introdotta dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. La legge 219/2012 aveva già operato, con l’art. 1 che ha novellato il codice civile, una triplice innovazione: la costituzione del rapporto di parentela basato su qualsiasi forma di filiazione anche fuori del matrimonio - artt. 74 e 258 c.c. nuova formulazione -; l’unicità dello status di figlio - specialmente, artt. 315 e 315 bis c.c. -; la nuova disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio - artt. 251, 251 e 276 c.c. Più esplicitamente, il nuovo art. 74 c.c. precisa che il vincolo di parentela con i congiunti dei genitori è il medesimo, al di là delle modalità dell’acquisizione della filiazione, dentro o fuori del matrimonio. Nella dizione originaria, l’art. 74 menzionava solo la comune discendenza senza ulteriori specificazioni, il che rinviava, per eventuali, necessarie integrazioni o limitazioni, a tutte le norme vigenti e ai chiarimenti giurisdizionali attinenti alla nozione: La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite. La formulazione aveva altresì originato una nota quaestio dottrinale, stante la genericità della disposizione normativa, che non esplicitava se la parentela fosse connessa a rapporti di filiazione legittima, o anche alla filiazione naturale, quasi che il vincolo si conformasse ricevendo specificazione dalla qualità del rapporto generazionale. Taluno rinveniva nella scelta del legislatore il riconoscimento di una parentela fondata sulla consanguineità biologica, in base ad un rapporto di filiazione tout court, talché la parentela era - implicitamente e logicamente - connessa alla generazione, e non al matrimonio. Per altri, invece, la formulazione originaria dell’art. 74 c.c. era connessa unicamente al dato di fatto che l’unica forma di parentela riconosciuta dall’ordinamento, al tempo dell’introduzione della norma, era quella legittima. Per la rilevanza che assumono nel settore civile, penale e amministrativo dell’ordinamento italiano, la parentela di cui all’articolo in commento e l’affinità, ex art. 78 c. c., vanno annoverate fra le nozioni fondamentali del diritto.
2016
9788814207044
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4750344
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