Non contrasta con il diritto di contrarre matrimonio riconosciuto dalla Novella del 1975 il fatto che l’ordinamento richieda ai nubendi il possesso di requisiti positivi e negativi perché possano esercitare pienamente tale diritto: ovviamente detti requisiti non possono essere in conflitto con i principi fondamentali di tutela della dignità personale, della personalità, dell’uguaglianza e della pari dignità dei futuri coniugi. Gli impedimenti matrimoniali, tradizionalmente espressi nella forma negativa del divieto, sono proibizioni legali che esplicitano requisiti positivi e negativi posti in capo ai nubendi. Varia è la connotazione degli impedimenti matrimoniali: sono assoluti e relativi; non dispensabili o dispensabili, secondo che possano oppur no essere rimossi per il tramite di una apposita autorizzazione del tribunale; possono incidere sulla validità del matrimonio celebrato o solo sulla sua regolarità. Le condizioni necessarie per contrarre matrimonio in cui si compendiano i requisiti sopra menzionati sono altro dai requisiti di esistenza — la diversità di sesso, il consenso espresso dei nubendi e la celebrazione in presenza dell’ufficiale dello stato civile e sua dichiarazione —, in mancanza anche di uno solo dei quali il matrimonio stesso non viene ad esistere. La dottrina discorre della categoria dei c.d. vizi innominati dell’atto di matrimonio che, se pure non direttamente previsti dal legislatore, ne causano l’invalidità e/o producono gli effetti del matrimonio putativo.
Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio - Sub artt. 84-92
Annamaria Giulia Parisi
2016-01-01
Abstract
Non contrasta con il diritto di contrarre matrimonio riconosciuto dalla Novella del 1975 il fatto che l’ordinamento richieda ai nubendi il possesso di requisiti positivi e negativi perché possano esercitare pienamente tale diritto: ovviamente detti requisiti non possono essere in conflitto con i principi fondamentali di tutela della dignità personale, della personalità, dell’uguaglianza e della pari dignità dei futuri coniugi. Gli impedimenti matrimoniali, tradizionalmente espressi nella forma negativa del divieto, sono proibizioni legali che esplicitano requisiti positivi e negativi posti in capo ai nubendi. Varia è la connotazione degli impedimenti matrimoniali: sono assoluti e relativi; non dispensabili o dispensabili, secondo che possano oppur no essere rimossi per il tramite di una apposita autorizzazione del tribunale; possono incidere sulla validità del matrimonio celebrato o solo sulla sua regolarità. Le condizioni necessarie per contrarre matrimonio in cui si compendiano i requisiti sopra menzionati sono altro dai requisiti di esistenza — la diversità di sesso, il consenso espresso dei nubendi e la celebrazione in presenza dell’ufficiale dello stato civile e sua dichiarazione —, in mancanza anche di uno solo dei quali il matrimonio stesso non viene ad esistere. La dottrina discorre della categoria dei c.d. vizi innominati dell’atto di matrimonio che, se pure non direttamente previsti dal legislatore, ne causano l’invalidità e/o producono gli effetti del matrimonio putativo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.