La Corte di cassazione si pronuncia sull’onere di partecipazione del ricorrente all’udienza prefallimentare, ribadendo il principio già sancito, in analoghe fattispecie, in tema di reclamo ex artt. 18 o 22 l. fall., secondo cui il giudice, una volta verificata le regolarità dell’instaurazione del contraddittorio, è sempre tenuto a decidere il merito della controversia, restando esclusa la declaratoria di improcedibilità per tacita rinuncia all’azione. L’autore analizza le questioni processuali di cui alla pronuncia, soffermandosi sulla natura camerale dei procedimenti fallimentari e sulla relativa disciplina in ipotesi di mancata comparizione della parte istante; conclude, infine, con alcuni cenni in tema di codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Procedimento fallimentare ed impulso di parte
carlo mancuso
2020-01-01
Abstract
La Corte di cassazione si pronuncia sull’onere di partecipazione del ricorrente all’udienza prefallimentare, ribadendo il principio già sancito, in analoghe fattispecie, in tema di reclamo ex artt. 18 o 22 l. fall., secondo cui il giudice, una volta verificata le regolarità dell’instaurazione del contraddittorio, è sempre tenuto a decidere il merito della controversia, restando esclusa la declaratoria di improcedibilità per tacita rinuncia all’azione. L’autore analizza le questioni processuali di cui alla pronuncia, soffermandosi sulla natura camerale dei procedimenti fallimentari e sulla relativa disciplina in ipotesi di mancata comparizione della parte istante; conclude, infine, con alcuni cenni in tema di codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.