Le Sezioni unite hanno dovuto dirimere il contrasto tra due contrapposti orientamenti in ordine alla necessità dell’interrogatorio di garanzia in caso di applicazione della misura cautelare coercitiva a seguito di appello cautelare proposto dal pubblico ministero. Nel commentare la soluzione formulata dalle Sezioni unite, si propone una chiave di lettura incentrata sulla ‘‘qualità ’’ del contraddittorio. L’interrogatorio di garanzia, infatti, può perdere il suo ruolo di imprescindibile prerogativa difensiva solo laddove il contraddittorio ‘‘anticipato’’ – perché svoltosi in una fase antecedente all’adozione della misura limitativa della libertà personale o veicolato in altra equipollente maniera – sia qualitativamente conforme a quello che si avrebbe in sede di interrogatorio ex art. 294 c.p.p.
Interrogatorio di garanzia a seguito dell'accoglimento dell'appello de libertate
Mattia Arleo
2020
Abstract
Le Sezioni unite hanno dovuto dirimere il contrasto tra due contrapposti orientamenti in ordine alla necessità dell’interrogatorio di garanzia in caso di applicazione della misura cautelare coercitiva a seguito di appello cautelare proposto dal pubblico ministero. Nel commentare la soluzione formulata dalle Sezioni unite, si propone una chiave di lettura incentrata sulla ‘‘qualità ’’ del contraddittorio. L’interrogatorio di garanzia, infatti, può perdere il suo ruolo di imprescindibile prerogativa difensiva solo laddove il contraddittorio ‘‘anticipato’’ – perché svoltosi in una fase antecedente all’adozione della misura limitativa della libertà personale o veicolato in altra equipollente maniera – sia qualitativamente conforme a quello che si avrebbe in sede di interrogatorio ex art. 294 c.p.p.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.