l principio di intangibilità della retribuzione in godimento al pubblico dipendente, oltre ad essere previsto dalla legge, ha rilevanza costituzionale. Qualora un dipendente dello Stato transiti in un’altra amministrazione statale, per effetto di un passaggio di carriera, la retribuzione in godimento non può subire decurtazione alcuna. In caso di passaggio di carriera all’interno di amministrazioni statali, al pubblico dipendente va attribuito un trattamento stipendiale composto dalla retribuzione spettante nella nuova posizione e da un assegno ad personam volto a equiparare il nuovo trattamento stipendiale a quello già in godimento nella pregressa posizione. Tale assegno, quanto meno a decorrere dal 2006, non è riassorbibile. Pertanto, alla retribuzione, determinata sulla base delle due voci sopra indicate, dovranno essere aggiunti gli incrementi stipendiali derivanti da scatti di carriera e da incrementi economici, maturati nell’esercizio delle nuove funzioni. Le disposizioni di cui all’art. 1, commi 458 e 459, legge n. 147/2013 violano l’art. 36 della Costituzione se interpretate in violazione del principio di intangibilità della retribuzione maturata a seguito di anzianità di servizio.

Il principio della intangibilità della retribuzione dei pubblici dipendenti: il trattamento stipendiale del professore universitario proveniente dai ruoli della magistratura

Perongini
2019-01-01

Abstract

l principio di intangibilità della retribuzione in godimento al pubblico dipendente, oltre ad essere previsto dalla legge, ha rilevanza costituzionale. Qualora un dipendente dello Stato transiti in un’altra amministrazione statale, per effetto di un passaggio di carriera, la retribuzione in godimento non può subire decurtazione alcuna. In caso di passaggio di carriera all’interno di amministrazioni statali, al pubblico dipendente va attribuito un trattamento stipendiale composto dalla retribuzione spettante nella nuova posizione e da un assegno ad personam volto a equiparare il nuovo trattamento stipendiale a quello già in godimento nella pregressa posizione. Tale assegno, quanto meno a decorrere dal 2006, non è riassorbibile. Pertanto, alla retribuzione, determinata sulla base delle due voci sopra indicate, dovranno essere aggiunti gli incrementi stipendiali derivanti da scatti di carriera e da incrementi economici, maturati nell’esercizio delle nuove funzioni. Le disposizioni di cui all’art. 1, commi 458 e 459, legge n. 147/2013 violano l’art. 36 della Costituzione se interpretate in violazione del principio di intangibilità della retribuzione maturata a seguito di anzianità di servizio.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4761127
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