A distanza di poco piú di due anni dalla pronuncia delle Sezioni unite in tema di delibabilità di condanne straniere a punitive damages, si analizza la letteratura dottrinale e giurisprudenziale originatasi sulla configurabilità nel nostro sistema ordinamentale dei c.dd. danni punitivi, rectius risarcimenti punitivi: la prima, si mostra per lo piú scettica; l’altra, invece, sensibilmente protesa alla attuazione della funzione punitiva allorquando ad esser lesi siano diritti fondamentali della persona umana in ragione di un comportamento grave e riprovevole del danneggiante. Invero, alla luce della mutata nozione di ordine pubblico, tale attuazione risulta piú agevole ex artt. 2 cost. e 2043 c.c., a prescindere da un’esplicita previsione normativa, frutto di una restrittiva e non confacente interpretazione dell’art. 23 cost. Per giunta, con l’auspicabile accantonamento dell’interpretazione costituzionalmente orientata ex art. 2059 c.c., si riuscirebbe a garantire un’adeguata tutela dei diritti fondamentali della persona, ontologicamente atipici, una volta lesi, con una riparazione integrale che realizza la giustizia nel caso concreto.
Responsabilità civile e "danni punitivi", rectius risarcimenti punitivi
Malomo
2020
Abstract
A distanza di poco piú di due anni dalla pronuncia delle Sezioni unite in tema di delibabilità di condanne straniere a punitive damages, si analizza la letteratura dottrinale e giurisprudenziale originatasi sulla configurabilità nel nostro sistema ordinamentale dei c.dd. danni punitivi, rectius risarcimenti punitivi: la prima, si mostra per lo piú scettica; l’altra, invece, sensibilmente protesa alla attuazione della funzione punitiva allorquando ad esser lesi siano diritti fondamentali della persona umana in ragione di un comportamento grave e riprovevole del danneggiante. Invero, alla luce della mutata nozione di ordine pubblico, tale attuazione risulta piú agevole ex artt. 2 cost. e 2043 c.c., a prescindere da un’esplicita previsione normativa, frutto di una restrittiva e non confacente interpretazione dell’art. 23 cost. Per giunta, con l’auspicabile accantonamento dell’interpretazione costituzionalmente orientata ex art. 2059 c.c., si riuscirebbe a garantire un’adeguata tutela dei diritti fondamentali della persona, ontologicamente atipici, una volta lesi, con una riparazione integrale che realizza la giustizia nel caso concreto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.