A distanza di poco piú di due anni dalla pronuncia delle Sezioni unite in tema di delibabilità di condanne straniere a punitive damages, si analizza la letteratura dottrinale e giurisprudenziale originatasi sulla configurabilità nel nostro sistema ordinamentale dei c.dd. danni punitivi, rectius risarcimenti punitivi: la prima, si mostra per lo piú scettica; l’altra, invece, sensibilmente protesa alla attuazione della funzione punitiva allorquando ad esser lesi siano diritti fondamentali della persona umana in ragione di un comportamento grave e riprovevole del danneggiante. Invero, alla luce della mutata nozione di ordine pubblico, tale attuazione risulta piú agevole ex artt. 2 cost. e 2043 c.c., a prescindere da un’esplicita previsione normativa, frutto di una restrittiva e non confacente interpretazione dell’art. 23 cost. Per giunta, con l’auspicabile accantonamento dell’interpretazione costituzionalmente orientata ex art. 2059 c.c., si riuscirebbe a garantire un’adeguata tutela dei diritti fondamentali della persona, ontologicamente atipici, una volta lesi, con una riparazione integrale che realizza la giustizia nel caso concreto.

Responsabilità civile e "danni punitivi", rectius risarcimenti punitivi

Malomo
2020

Abstract

A distanza di poco piú di due anni dalla pronuncia delle Sezioni unite in tema di delibabilità di condanne straniere a punitive damages, si analizza la letteratura dottrinale e giurisprudenziale originatasi sulla configurabilità nel nostro sistema ordinamentale dei c.dd. danni punitivi, rectius risarcimenti punitivi: la prima, si mostra per lo piú scettica; l’altra, invece, sensibilmente protesa alla attuazione della funzione punitiva allorquando ad esser lesi siano diritti fondamentali della persona umana in ragione di un comportamento grave e riprovevole del danneggiante. Invero, alla luce della mutata nozione di ordine pubblico, tale attuazione risulta piú agevole ex artt. 2 cost. e 2043 c.c., a prescindere da un’esplicita previsione normativa, frutto di una restrittiva e non confacente interpretazione dell’art. 23 cost. Per giunta, con l’auspicabile accantonamento dell’interpretazione costituzionalmente orientata ex art. 2059 c.c., si riuscirebbe a garantire un’adeguata tutela dei diritti fondamentali della persona, ontologicamente atipici, una volta lesi, con una riparazione integrale che realizza la giustizia nel caso concreto.
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