L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, intervenuta in qualunque fase o grado del giudizio, si estende anche alle attività difensive che si rendono necessarie nella fase esecutiva della sentenza di condanna sino alla scadenza del termine per formulare le richieste di cui all’art. 656, comma 5, c.p.p, ma non si estende al successivo giudizio dinanzi al Tribunale di sorveglianza.
La richiesta di misure alternative non presuppone necessariamente un’istanza a parte di gratuito patrocinio
g. dalia
2021-01-01
Abstract
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, intervenuta in qualunque fase o grado del giudizio, si estende anche alle attività difensive che si rendono necessarie nella fase esecutiva della sentenza di condanna sino alla scadenza del termine per formulare le richieste di cui all’art. 656, comma 5, c.p.p, ma non si estende al successivo giudizio dinanzi al Tribunale di sorveglianza.File in questo prodotto:
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