Sempre più spesso si assiste ad una frequente confusione, anche da parte dell’Amministrazione, tra i diversi strumenti (procedimentali e processuali) che sono a sua disposizione per la risoluzione dei conflitti che insorgono con altre Amministrazioni. Il contributo mira a verificare se, contrariamente a quanto si osserva nella prassi, all’interno dell’ordinamento costituzionale e amministrativo, sia invece possibile rintracciare un ordine logico-giuridico tra tali strumenti. Dopo aver delineato la differenza tra il concetto di conflitto e di lite tra Amministrazioni, si esamineranno alcuni dati riguardanti il contenzioso costituzionale e amministrativo. Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi di alcune controversie tra Stato e Regioni esaminate dal giudice amministrativo nel 2020. Sebbene il fenomeno che si analizza non possa ritenersi una conseguenza della crisi sanitaria da Covid-19, quest’ultima ha tuttavia decisamente acuito gli scontri tra Stato e Regioni, portando dinanzi al giudice amministrativo un contezioso la cui rilevanza costituzionale avrebbe indubbiamente consentito alle parti di sollevare il conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale. L’apparente “fungibilità pratica” con cui il giudice costituzionale e amministrativo vengono, contemporaneamente o alternativamente, compulsati induce a riflettere sul rapporto tra i due giudizi. Lo studio esamina inoltre i diversi poteri (ordinari e straordinari) esercitabili dal Governo per la composizione dei conflitti tra Amministrazioni e il ruolo che l’ordinamento attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri come soggetto ricorrente a difesa delle attribuzioni statali nel giudizio costituzionale e la sua legittimazione a ricorrere in quello amministrativo. Nelle conclusioni si evidenzia che la scelta, compiuta dall’Amministrazione, tra i diversi strumenti per la risoluzione delle liti non è per nulla “neutra”, ma ha conseguenze rilevanti sull’assetto costituzionale. La diversa funzione che l’ordinamento assegna a tali strumenti consente di rintracciare un ordine logico- giuridico che rende prioritario l’utilizzo degli strumenti procedimentali rispetto a quelli processuali e esclusiva la via del conflitto di attribuzione qualora ricorrano le condizioni per adire la Corte costituzionale.

Ai più importanti bivi, non c'è segnaletica. I conflitti Stato-Regioni tra giudice amministrativo e Corte costituzionale

Sabrina Tranquilli
Investigation
2021-01-01

Abstract

Sempre più spesso si assiste ad una frequente confusione, anche da parte dell’Amministrazione, tra i diversi strumenti (procedimentali e processuali) che sono a sua disposizione per la risoluzione dei conflitti che insorgono con altre Amministrazioni. Il contributo mira a verificare se, contrariamente a quanto si osserva nella prassi, all’interno dell’ordinamento costituzionale e amministrativo, sia invece possibile rintracciare un ordine logico-giuridico tra tali strumenti. Dopo aver delineato la differenza tra il concetto di conflitto e di lite tra Amministrazioni, si esamineranno alcuni dati riguardanti il contenzioso costituzionale e amministrativo. Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi di alcune controversie tra Stato e Regioni esaminate dal giudice amministrativo nel 2020. Sebbene il fenomeno che si analizza non possa ritenersi una conseguenza della crisi sanitaria da Covid-19, quest’ultima ha tuttavia decisamente acuito gli scontri tra Stato e Regioni, portando dinanzi al giudice amministrativo un contezioso la cui rilevanza costituzionale avrebbe indubbiamente consentito alle parti di sollevare il conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale. L’apparente “fungibilità pratica” con cui il giudice costituzionale e amministrativo vengono, contemporaneamente o alternativamente, compulsati induce a riflettere sul rapporto tra i due giudizi. Lo studio esamina inoltre i diversi poteri (ordinari e straordinari) esercitabili dal Governo per la composizione dei conflitti tra Amministrazioni e il ruolo che l’ordinamento attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri come soggetto ricorrente a difesa delle attribuzioni statali nel giudizio costituzionale e la sua legittimazione a ricorrere in quello amministrativo. Nelle conclusioni si evidenzia che la scelta, compiuta dall’Amministrazione, tra i diversi strumenti per la risoluzione delle liti non è per nulla “neutra”, ma ha conseguenze rilevanti sull’assetto costituzionale. La diversa funzione che l’ordinamento assegna a tali strumenti consente di rintracciare un ordine logico- giuridico che rende prioritario l’utilizzo degli strumenti procedimentali rispetto a quelli processuali e esclusiva la via del conflitto di attribuzione qualora ricorrano le condizioni per adire la Corte costituzionale.
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