Nel biodiritto penale la razionalizzazione del dato normativo passa attraverso la razionalizzazione del diritto giurisprudenziale penale. Questo rappresenta la naturale conseguenza, infatti, del compito che la deontologia ermeneutica ha assunto nel tempo: quello di tutelare diritti fondamentali che, nel caso del consapevole e ragionevole esercizio dell’autodeterminazione terapeutico-sanitaria ex artt. 2,3,13 e 32 cost,, ha caratterizzato un percorso di creazione e concretizzazione di un diritto penale provvisorio, quale quello emergente dalla giurisprudenza costituzionale e di merito. Dal diritto a lasciarsi morire al diritto all’aiuto nel morire autodeterminato, allora, il cammino evolutivo del pieno esercizio del diritto al consenso informato ha condotto, anche per ragioni di ordine civile, la giurisprudenza a dover riconoscere la licitizzazione di trattamenti sanitari nell’ambito di un diritto penale dell’eguaglianza sostanziale in cui poter cogliere la chiara distinzione tra condotte (c)o(m)missive che lasciano morire e condotte (c)o(m)missive che uccidono. Tuttavia, a fronte di un tale sforzo ermeneutico, restano nell’attuale contesto sistematico situazioni riferibili a soggetti vulnerabili la cui legittima tutela, così come stagliatasi nella nomofilachia delle norme, va riservata nelle sue possibili articolazioni alla discrezionalità del legislatore, per un dettato normativo dove le strutture dommatiche devono corrispondere a scelte di politica criminale rigorosamente ispirate da quelle imprescindibili opzioni di valore costituzionalmente antipaternalistiche che le originano.

IL DIRITTO PENALE DELL’(IN)EGUAGLIANZA ALLA PROVA DEL TRATTAMENTO LECITO DI FINE VITA: PER IL RAGIONEVOLE ESERCIZIO DI UN DIRITTO FONDAMENTALE

Sessa Antonino
2021-01-01

Abstract

Nel biodiritto penale la razionalizzazione del dato normativo passa attraverso la razionalizzazione del diritto giurisprudenziale penale. Questo rappresenta la naturale conseguenza, infatti, del compito che la deontologia ermeneutica ha assunto nel tempo: quello di tutelare diritti fondamentali che, nel caso del consapevole e ragionevole esercizio dell’autodeterminazione terapeutico-sanitaria ex artt. 2,3,13 e 32 cost,, ha caratterizzato un percorso di creazione e concretizzazione di un diritto penale provvisorio, quale quello emergente dalla giurisprudenza costituzionale e di merito. Dal diritto a lasciarsi morire al diritto all’aiuto nel morire autodeterminato, allora, il cammino evolutivo del pieno esercizio del diritto al consenso informato ha condotto, anche per ragioni di ordine civile, la giurisprudenza a dover riconoscere la licitizzazione di trattamenti sanitari nell’ambito di un diritto penale dell’eguaglianza sostanziale in cui poter cogliere la chiara distinzione tra condotte (c)o(m)missive che lasciano morire e condotte (c)o(m)missive che uccidono. Tuttavia, a fronte di un tale sforzo ermeneutico, restano nell’attuale contesto sistematico situazioni riferibili a soggetti vulnerabili la cui legittima tutela, così come stagliatasi nella nomofilachia delle norme, va riservata nelle sue possibili articolazioni alla discrezionalità del legislatore, per un dettato normativo dove le strutture dommatiche devono corrispondere a scelte di politica criminale rigorosamente ispirate da quelle imprescindibili opzioni di valore costituzionalmente antipaternalistiche che le originano.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4771362
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