La Corte di cassazione ritorna sul tema delle domande ultratardive per dare continuità al consolidato orientamento che configura l’omessa o ritardata comunicazione dell’avviso previsto dall’art. 92 l.fall. come una causa non imputabile del ritardo dell’insinuazione al passivo, concedendo comunque al curatore la prova contraria della conoscenza, da parte del creditore, del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell’avviso predetto. L’Autore analizza le questioni processuali sottese alla pronuncia, soffermandosi sulla nozione di causa non imputabile e sulla questione relativa al termine per la presentazione della domanda, una volta che essa sia cessata; conclude, infine, con alcuni cenni sull’istituto, all’esito delle modifiche introdotte dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
LE DOMANDE SUPERTARDIVE. RITARDO INCOLPEVOLE E TERMINE PER IL DEPOSITO DELL’INSINUAZIONE
Carlo Mancuso
2021-01-01
Abstract
La Corte di cassazione ritorna sul tema delle domande ultratardive per dare continuità al consolidato orientamento che configura l’omessa o ritardata comunicazione dell’avviso previsto dall’art. 92 l.fall. come una causa non imputabile del ritardo dell’insinuazione al passivo, concedendo comunque al curatore la prova contraria della conoscenza, da parte del creditore, del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell’avviso predetto. L’Autore analizza le questioni processuali sottese alla pronuncia, soffermandosi sulla nozione di causa non imputabile e sulla questione relativa al termine per la presentazione della domanda, una volta che essa sia cessata; conclude, infine, con alcuni cenni sull’istituto, all’esito delle modifiche introdotte dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.