Il contributo mira ad analizzare le coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 2 del 2022. Il tema centrale portato all’attenzione del Giudice delle leggi attiene alla impossibilità,da parte del giudice dell’esecuzione, di rilevare nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza, con la sola eccezione dei vizi che interferiscono con la formazione del giudicato. In considerazione di ciò, il rimettente ritiene che non vi siano margini neppure per l’ipotesi in cui venga in rilievo, a causa di un errore in ordine alla determinazione dell’età del destinatario del procedimento, la mancata attribuzione della competenza al Tribunale per i minorenni. La Corte, effettuata una ricognizione dei precedenti giurisprudenziali che hanno portato all’affermazione del principio del superiore interesse del minoreedella natura costituzionalmente vincolata dellacompetenzadel Tribunale per i minorenni, ritiene tuttavia di non poter accogliere la lettura offerta dal giudice a quo, posto che il sistema processuale non ammette nullità atipiche e non consente al giudice di rilevare le stesse dopo la formazione del giudicato. La conclusione cui perviene il Giudice delle leggi, seppur in parte condivisibile, poteva spingersi oltre e riproporre uno schema in uso nella prassi del giudizio costituzionale degli ultimi anni, ossia quello della “sentenza-monito”, chiedendo al legislatore di intervenire con la previsione di un rimedio ad hoc. Il recupero della legalità di un procedimento e di una pena il cui destinatario sia un soggetto minorenne, infatti, non dovrebbero conoscere alcun argine, neppure quello invalicabile del giudicato.

“Legalità procedimentale” e tutela del minore: un’occasione persa per far prevalere la “sostanza” dei diritti sulla “forma” del procedimento

Mattia Arleo
2022-01-01

Abstract

Il contributo mira ad analizzare le coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 2 del 2022. Il tema centrale portato all’attenzione del Giudice delle leggi attiene alla impossibilità,da parte del giudice dell’esecuzione, di rilevare nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza, con la sola eccezione dei vizi che interferiscono con la formazione del giudicato. In considerazione di ciò, il rimettente ritiene che non vi siano margini neppure per l’ipotesi in cui venga in rilievo, a causa di un errore in ordine alla determinazione dell’età del destinatario del procedimento, la mancata attribuzione della competenza al Tribunale per i minorenni. La Corte, effettuata una ricognizione dei precedenti giurisprudenziali che hanno portato all’affermazione del principio del superiore interesse del minoreedella natura costituzionalmente vincolata dellacompetenzadel Tribunale per i minorenni, ritiene tuttavia di non poter accogliere la lettura offerta dal giudice a quo, posto che il sistema processuale non ammette nullità atipiche e non consente al giudice di rilevare le stesse dopo la formazione del giudicato. La conclusione cui perviene il Giudice delle leggi, seppur in parte condivisibile, poteva spingersi oltre e riproporre uno schema in uso nella prassi del giudizio costituzionale degli ultimi anni, ossia quello della “sentenza-monito”, chiedendo al legislatore di intervenire con la previsione di un rimedio ad hoc. Il recupero della legalità di un procedimento e di una pena il cui destinatario sia un soggetto minorenne, infatti, non dovrebbero conoscere alcun argine, neppure quello invalicabile del giudicato.
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