La reintroduzione della figura criminosa dell’accattonaggio ad opera del recente “pacchetto sicurezza” (l. n. 132/2018) ribadisce, in linea con i precedenti interventi legislativi in materia di sicurezza pubblica, un marcato ampliamento del ruolo del diritto penale. In particolare, il legislatore, anziché propendere per un intervento più meditato sull’eziologia criminale, ricorre ad un uso simbolico dello strumento penale attraverso la strumentalizzazione della paura diffusa. La criminalizzazione della mendicità (art. 669-bis c.p.), quantunque molesta, può trovare posto solo all’interno di arcaiche forme di diritto penale d’autore. Il mendicante, non diversamente da prostitute, extracomunitari, rom, va punito perché, secondo una pericolosa equazione, soggetto socialmente pericoloso. Un tale meccanismo, però, si pone in contrasto con le disposizioni costituzionali; in particolare con l’art. 38 che prescrive politiche inclusive delle fasce più povere della società e non sbrigativi interventi ad excludendum. Anteporre la sanzione penale ai doveri di solidarietà finisce per concretizzare una ingiustificata negazione della persona, prima ancora che dello Stato sociale di diritto o di un diritto penale del fatto di derivazione costituzionale.

La "riesumazione" dell'accattonaggio (art. 669-bis c.p. dopo la l.n. 132/2018). Ovvero il continuum tra legislazione fascista e "pacchetti sicurezza".

TELESCA Mariangela
2019-01-01

Abstract

La reintroduzione della figura criminosa dell’accattonaggio ad opera del recente “pacchetto sicurezza” (l. n. 132/2018) ribadisce, in linea con i precedenti interventi legislativi in materia di sicurezza pubblica, un marcato ampliamento del ruolo del diritto penale. In particolare, il legislatore, anziché propendere per un intervento più meditato sull’eziologia criminale, ricorre ad un uso simbolico dello strumento penale attraverso la strumentalizzazione della paura diffusa. La criminalizzazione della mendicità (art. 669-bis c.p.), quantunque molesta, può trovare posto solo all’interno di arcaiche forme di diritto penale d’autore. Il mendicante, non diversamente da prostitute, extracomunitari, rom, va punito perché, secondo una pericolosa equazione, soggetto socialmente pericoloso. Un tale meccanismo, però, si pone in contrasto con le disposizioni costituzionali; in particolare con l’art. 38 che prescrive politiche inclusive delle fasce più povere della società e non sbrigativi interventi ad excludendum. Anteporre la sanzione penale ai doveri di solidarietà finisce per concretizzare una ingiustificata negazione della persona, prima ancora che dello Stato sociale di diritto o di un diritto penale del fatto di derivazione costituzionale.
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