Nel presente scritto viene affrontata la questione relativa alla compatibilità tra dolo d’impeto e aggravante della crudeltà. A tal fine si opera una preliminare distinzione tra dolo intenzionale, dolo diretto e dolo eventuale caratterizzata da una intensità decrescente, e la contrapposizione tra dolo d’impeto e dolo di proposito. Nella stessa ottica si analizzano le componenti dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 4 c.p. La compatibilità tra dolo d’impeto e aggravante, di cui all’art. 61 n. 4 c.p., ha vissuto alterne fortune nell’applicazione giurisprudenziale fino alla decisione n. 40516/2016 delle Sezioni Unite che ha posto fine ai precedenti contrasti. L’asserita compatibilità tra il dolo d’impeto e la circostanza aggravante delle sevizie e della crudeltà lascia qualche dubbio. Viene evidenziata, in proposito, una possibile soluzione alternativa; infatti, dalle modalità dell’azione, dalla qualità e dall’entità delle sofferenze inflitte, dal tempo impiegato dall’agente per portare a termine la risoluzione criminosa si ricava un quadro d’insieme in cui l’agente agisce con mente lucida, razionale, nella piena capacità di determinarsi per perseguire lo scopo di infliggere sofferenze aggiuntive alla vittima. Tali circostanze denotano, cioè, una interruzione dell’iniziale dolo d’impeto a cui subentra un’altra forma di dolo. In tali ipotesi, la configurabilità dell’aggravante delle sevizie e della crudeltà va ascritta all’agente non richiamando l’insostenibile compatibilità dommatica con il dolo d’impeto ma ancorandola ad altra fisionomia di dolo.

Dolo d’impeto e aggravante della crudeltà: una (in)sostenibile compatibilità?

TELESCA Mariangela
2020-01-01

Abstract

Nel presente scritto viene affrontata la questione relativa alla compatibilità tra dolo d’impeto e aggravante della crudeltà. A tal fine si opera una preliminare distinzione tra dolo intenzionale, dolo diretto e dolo eventuale caratterizzata da una intensità decrescente, e la contrapposizione tra dolo d’impeto e dolo di proposito. Nella stessa ottica si analizzano le componenti dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 4 c.p. La compatibilità tra dolo d’impeto e aggravante, di cui all’art. 61 n. 4 c.p., ha vissuto alterne fortune nell’applicazione giurisprudenziale fino alla decisione n. 40516/2016 delle Sezioni Unite che ha posto fine ai precedenti contrasti. L’asserita compatibilità tra il dolo d’impeto e la circostanza aggravante delle sevizie e della crudeltà lascia qualche dubbio. Viene evidenziata, in proposito, una possibile soluzione alternativa; infatti, dalle modalità dell’azione, dalla qualità e dall’entità delle sofferenze inflitte, dal tempo impiegato dall’agente per portare a termine la risoluzione criminosa si ricava un quadro d’insieme in cui l’agente agisce con mente lucida, razionale, nella piena capacità di determinarsi per perseguire lo scopo di infliggere sofferenze aggiuntive alla vittima. Tali circostanze denotano, cioè, una interruzione dell’iniziale dolo d’impeto a cui subentra un’altra forma di dolo. In tali ipotesi, la configurabilità dell’aggravante delle sevizie e della crudeltà va ascritta all’agente non richiamando l’insostenibile compatibilità dommatica con il dolo d’impeto ma ancorandola ad altra fisionomia di dolo.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4804031
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