La decisione in rassegna affronta il problema della rilevanza della condotta, apparentemente, superficiale e disattenta, del lavoratore in materia di infortuni sul lavoro. Sostengono i giudici di legittimità che il fattore sopravvenuto atipico, interruttivo della serie causale precedente, esclude la responsabilità dell’imprenditore allorché l’infortunio si sia verificato a causa di una condotta del lavoratore inopinabile ed esorbitante dal procedimento di lavoro cui è addetto. Qualche dubbio solleva la soluzione di ritenere penalmente responsabile il datore di lavoro anche nel caso di osservanza scrupolosa delle regole cautelari. In siffatte ipotesi, l’ascrizione della responsabilità penale in capo al garante, non avendo agito con negligenza, imprudenza o imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, può essere ascritta solo attraverso l’utilizzazione di ipotesi di responsabilità oggettiva o tramite il rinvenimento di superate forme di responsabilità di posizione; entrambe invise ad un diritto penale del fatto, come il nostro, di derivazione costituzionale.

Sicurezza sul lavoro: comportamento abnorme del lavoratore ed interruzione del nesso causale. Il ruolo del rischio (im)prevedibile.

TELESCA Mariangela
2018-01-01

Abstract

La decisione in rassegna affronta il problema della rilevanza della condotta, apparentemente, superficiale e disattenta, del lavoratore in materia di infortuni sul lavoro. Sostengono i giudici di legittimità che il fattore sopravvenuto atipico, interruttivo della serie causale precedente, esclude la responsabilità dell’imprenditore allorché l’infortunio si sia verificato a causa di una condotta del lavoratore inopinabile ed esorbitante dal procedimento di lavoro cui è addetto. Qualche dubbio solleva la soluzione di ritenere penalmente responsabile il datore di lavoro anche nel caso di osservanza scrupolosa delle regole cautelari. In siffatte ipotesi, l’ascrizione della responsabilità penale in capo al garante, non avendo agito con negligenza, imprudenza o imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, può essere ascritta solo attraverso l’utilizzazione di ipotesi di responsabilità oggettiva o tramite il rinvenimento di superate forme di responsabilità di posizione; entrambe invise ad un diritto penale del fatto, come il nostro, di derivazione costituzionale.
2018
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4804039
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