Il contributo, prendendo spunto da una decisione della giurisprudenza di legittimità, si sofferma sul comportamento del legale rappresentante della società datrice di lavoro, per avere delegato un soggetto professionalmente inadeguato e per aver organizzato e ripartito il lavoro e le competenze in maniera negligente e poco trasparente, creando incertezza su chi fosse investito di fondamentali responsabilità prevenzionistiche. Inoltre, viene in rilievo l’omessa vigilanza sull'adempimento dei compiti da parte del preposto alla sicurezza. I giudici di merito hanno, dunque, congruamente individuato il collegamento eziologico tra la posizione di garanzia del legale rappresentante e l'infortunio, riconducendo la violazione della regola cautelare di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 81 del 2008 proprio alla inefficiente organizzazione aziendale, che aveva condotto al conferimento della delega ad un soggetto del tutto inesperto ed alla omessa vigilanza sull'attività del preposto, peraltro, privo degli adeguati requisiti. In definitiva, nella ricostruzione dei giudici di merito, l'infortunio era prevedibile ed evitabile con una corretta organizzazione aziendale ed una diligente vigilanza sul preposto alla sicurezza, che, al contrario, l'imputato non ha assicurato.

L’organizzazione del lavoro nel sistema di sicurezza: carente gestione del rischio e responsabilità penale.

TELESCA Mariangela
2019-01-01

Abstract

Il contributo, prendendo spunto da una decisione della giurisprudenza di legittimità, si sofferma sul comportamento del legale rappresentante della società datrice di lavoro, per avere delegato un soggetto professionalmente inadeguato e per aver organizzato e ripartito il lavoro e le competenze in maniera negligente e poco trasparente, creando incertezza su chi fosse investito di fondamentali responsabilità prevenzionistiche. Inoltre, viene in rilievo l’omessa vigilanza sull'adempimento dei compiti da parte del preposto alla sicurezza. I giudici di merito hanno, dunque, congruamente individuato il collegamento eziologico tra la posizione di garanzia del legale rappresentante e l'infortunio, riconducendo la violazione della regola cautelare di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 81 del 2008 proprio alla inefficiente organizzazione aziendale, che aveva condotto al conferimento della delega ad un soggetto del tutto inesperto ed alla omessa vigilanza sull'attività del preposto, peraltro, privo degli adeguati requisiti. In definitiva, nella ricostruzione dei giudici di merito, l'infortunio era prevedibile ed evitabile con una corretta organizzazione aziendale ed una diligente vigilanza sul preposto alla sicurezza, che, al contrario, l'imputato non ha assicurato.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4804042
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