L’introduzione nel sistema penal-processuale della causa di non punibilità per particolare esiguità del fatto, lungamente attesa, rappresenta l’ultimo tentativo, da parte del legislatore, di far fronte alle questioni connesse al (mal)funzionamento della giustizia penale. La scelta di campo a favore di forme di ‘depenalizzazione in concreto’ solleva, inevitabilmente, profili problematici, con particolare riferimento all’ampliamento della discrezionalità del giudice, anche per le obiettive difficoltà di redigere una fattispecie in linea con le esigenze della tassatività-determinatezza penalistica. Del resto, è la stessa categoria del ‘reato bagatellare’ che risulta connotata da vaghezza dal punto di vista dommatico, empirico e politico-criminale. Sotto altri aspetti, l’istituto della non punibilità per particolare esiguità del fatto, nonostante gli effetti positivi in termini di deflazione del carico giudiziario e nell’ottica delle finalità della pena costituzionalmente sancite, non può, da solo, fronteggiare l’iperplasia simbolico-repressiva, che ha rappresentato la causa principale del ritardato impegno nel trattamento delle microviolazioni. L’assenza di una visione di insieme in grado di valorizzare, sul piano politico-criminale, una strategia multiagenziale rischia, ancora una volta, di favorire aspettative taumaturgiche che il nuovo istituto, oggettivamente, non può assicurare.

Contributo all’analisi dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

TELESCA Mariangela
2022-01-01

Abstract

L’introduzione nel sistema penal-processuale della causa di non punibilità per particolare esiguità del fatto, lungamente attesa, rappresenta l’ultimo tentativo, da parte del legislatore, di far fronte alle questioni connesse al (mal)funzionamento della giustizia penale. La scelta di campo a favore di forme di ‘depenalizzazione in concreto’ solleva, inevitabilmente, profili problematici, con particolare riferimento all’ampliamento della discrezionalità del giudice, anche per le obiettive difficoltà di redigere una fattispecie in linea con le esigenze della tassatività-determinatezza penalistica. Del resto, è la stessa categoria del ‘reato bagatellare’ che risulta connotata da vaghezza dal punto di vista dommatico, empirico e politico-criminale. Sotto altri aspetti, l’istituto della non punibilità per particolare esiguità del fatto, nonostante gli effetti positivi in termini di deflazione del carico giudiziario e nell’ottica delle finalità della pena costituzionalmente sancite, non può, da solo, fronteggiare l’iperplasia simbolico-repressiva, che ha rappresentato la causa principale del ritardato impegno nel trattamento delle microviolazioni. L’assenza di una visione di insieme in grado di valorizzare, sul piano politico-criminale, una strategia multiagenziale rischia, ancora una volta, di favorire aspettative taumaturgiche che il nuovo istituto, oggettivamente, non può assicurare.
2022
978 88 921 2424 0
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