La riclassificazione dei reati di corruzione tra ‘vantaggio’ e ‘danno’ risente di una evidente ricostruzione sistematica di tali delitti tesa a valorizzarne il rapporto tra titolo di imputazione e modelli differenziati di prevenzione privatistica e pubblicistica mediante organizzazione. Si tratta di una impostazione, quest’ultima, che è destinata a far sentire i suoi effetti proprio nella trattazione della fenomenologia della corruzione con riferimento alle società in mano pubblica. Qui, e con particolare riferimento alle società a partecipazione pubblica, è proprio il ricorso a modelli “integrati” di prevenzione del rischio-reato che finisce, non solo, per fondare una ‘omologazione’ di strumenti di contrasto finalizzati alla emersione del patto corruttivo sommerso, ma che, per come destinato a muoversi in un sistema caratterizzato da esigenze di sussidiarietà formale e sostanziale, consente, accanto all’ampliamento di strumenti di “indagine passiva” per il contrasto al mercimonio privatistico di funzioni amministrative, di ricorrere anche ad una rinnovata ‘sanzione positiva’. Essa, infatti, per quanto complementare a “sanzioni negative”, e ben oltre una nota premialità votata alla riduzione di conseguenze giuridiche sanzionatorie orientate all’offesa, sarà chiamata, in una complessiva logica razionale di sistema, ad ispirare strategie preventive più propriamente riferibili ad investimenti tesi ad incentivare la legalità organizzativa.
La fenomenologia della corruzione nelle società in mano pubblica
Antonino Sessa
2022-01-01
Abstract
La riclassificazione dei reati di corruzione tra ‘vantaggio’ e ‘danno’ risente di una evidente ricostruzione sistematica di tali delitti tesa a valorizzarne il rapporto tra titolo di imputazione e modelli differenziati di prevenzione privatistica e pubblicistica mediante organizzazione. Si tratta di una impostazione, quest’ultima, che è destinata a far sentire i suoi effetti proprio nella trattazione della fenomenologia della corruzione con riferimento alle società in mano pubblica. Qui, e con particolare riferimento alle società a partecipazione pubblica, è proprio il ricorso a modelli “integrati” di prevenzione del rischio-reato che finisce, non solo, per fondare una ‘omologazione’ di strumenti di contrasto finalizzati alla emersione del patto corruttivo sommerso, ma che, per come destinato a muoversi in un sistema caratterizzato da esigenze di sussidiarietà formale e sostanziale, consente, accanto all’ampliamento di strumenti di “indagine passiva” per il contrasto al mercimonio privatistico di funzioni amministrative, di ricorrere anche ad una rinnovata ‘sanzione positiva’. Essa, infatti, per quanto complementare a “sanzioni negative”, e ben oltre una nota premialità votata alla riduzione di conseguenze giuridiche sanzionatorie orientate all’offesa, sarà chiamata, in una complessiva logica razionale di sistema, ad ispirare strategie preventive più propriamente riferibili ad investimenti tesi ad incentivare la legalità organizzativa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.