La diffusione di eventi, attraverso idonee piattaforme digitali, è una pratica sempre piú frequente nella moderna società dell’informazione: oggi, chiunque può agevolmente immortalare accadimenti della vita quotidiana, appropriandosene, e, con altrettanta semplicità, condividere, anche ‘in diretta’, tali porzioni di realtà fattuale. Queste attività possono essere mosse, secondo i casi, da interessi individuali patrimoniali e/o non patrimoniali e spesso coinvolgono anche interessi di carattere generale. Soltanto questi ultimi, però, trovano specifica protezione da parte dell’ordinamento, come accade allorché un «video generato dall’utente» di una piattaforma digitale presenti contenuti che istigano all’odio o alla violenza (dir. 1808/2018/UE e d.lg. 8 novembre 2021, n. 208). Al contrario, ad eccezione del caso dei c.dd. diritti audiovisivi sportivi (d.lg. 9 gennaio 2008, n. 9), non è riscontrabile alcuna specifica disposizione a tutela degli interessi individuali di chi si sia appropriato di un certo evento e lo abbia condiviso in rete. La pur possibile applicabilità, in alcune fattispecie, della legge sul diritto di autore non consente di risolvere ogni problematica che si può presentare all’interprete. Analogamente, non del tutto appagante appare una soluzione che individui le tutele soggettive soltanto all’interno delle condizioni generali accettate dagli utenti delle piattaforme digitali. Si impone, pertanto, una attenta riflessione sulla configurabilità dell’evento, in sé considerato, come autonomo bene giuridico immateriale, onde ricostruire, caso per caso, la disciplina dei concreti interessi che su tale bene insistono.

Gli eventi come beni e pluralità dei loro statuti

Emanuele Indraccolo
2022-01-01

Abstract

La diffusione di eventi, attraverso idonee piattaforme digitali, è una pratica sempre piú frequente nella moderna società dell’informazione: oggi, chiunque può agevolmente immortalare accadimenti della vita quotidiana, appropriandosene, e, con altrettanta semplicità, condividere, anche ‘in diretta’, tali porzioni di realtà fattuale. Queste attività possono essere mosse, secondo i casi, da interessi individuali patrimoniali e/o non patrimoniali e spesso coinvolgono anche interessi di carattere generale. Soltanto questi ultimi, però, trovano specifica protezione da parte dell’ordinamento, come accade allorché un «video generato dall’utente» di una piattaforma digitale presenti contenuti che istigano all’odio o alla violenza (dir. 1808/2018/UE e d.lg. 8 novembre 2021, n. 208). Al contrario, ad eccezione del caso dei c.dd. diritti audiovisivi sportivi (d.lg. 9 gennaio 2008, n. 9), non è riscontrabile alcuna specifica disposizione a tutela degli interessi individuali di chi si sia appropriato di un certo evento e lo abbia condiviso in rete. La pur possibile applicabilità, in alcune fattispecie, della legge sul diritto di autore non consente di risolvere ogni problematica che si può presentare all’interprete. Analogamente, non del tutto appagante appare una soluzione che individui le tutele soggettive soltanto all’interno delle condizioni generali accettate dagli utenti delle piattaforme digitali. Si impone, pertanto, una attenta riflessione sulla configurabilità dell’evento, in sé considerato, come autonomo bene giuridico immateriale, onde ricostruire, caso per caso, la disciplina dei concreti interessi che su tale bene insistono.
2022
9788849550856
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4812404
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