L’art. 71 quinquies, comma 4, della legge sul diritto d’autore (l. 633/1941) introduce un’ipotesi di conciliazione anche in tema di controversie inerenti al diritto d’autore. Il legislatore, nell’ottica deflattiva del contenzioso, ha ritenuto pertanto di introdurre un tentativo obbligatorio di conciliazione, quale condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale, devoluto a un organo caratterizzato da terzietà e autorevolezza, oltre che specifica competenza ratione materiae, quale il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore. Il lavoro ripercorre la disciplina del procedimento conciliativo, evidenziandone, al contempo, vantaggi e criticità.

Diritto d’autore e strumenti di tutela stragiudiziali

troisi claudia
2023-01-01

Abstract

L’art. 71 quinquies, comma 4, della legge sul diritto d’autore (l. 633/1941) introduce un’ipotesi di conciliazione anche in tema di controversie inerenti al diritto d’autore. Il legislatore, nell’ottica deflattiva del contenzioso, ha ritenuto pertanto di introdurre un tentativo obbligatorio di conciliazione, quale condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale, devoluto a un organo caratterizzato da terzietà e autorevolezza, oltre che specifica competenza ratione materiae, quale il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore. Il lavoro ripercorre la disciplina del procedimento conciliativo, evidenziandone, al contempo, vantaggi e criticità.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4815384
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