La Corte di cassazione dà continuità all’orientamento in tema di notificazione del ricorso fallimentare secondo il quale, in caso di impossibilità o esito negativo del tentativo di notificazione a mezzo pec da parte della cancelleria, l’ordine di rinnovazione deve essere assolto dal ricorrente direttamente e senza attendere un nuovo tentativo di notificazione, da parte della cancelleria o di altri, all’indirizzo pec del destinatario. Attraverso la disamina della sentenza, l’autore analizza la disciplina speciale prevista dall’art. 15 l.fall. ed alcune delle varie questioni ad essa sottese, soffermandosi, tra l’altro, sulla corrispondenza tra la normativa ancora in vigore e quella di cui al codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza.
L’ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso di fallimento e del decreto di comparizione parti a cura del creditore
Carlo Mancuso
2022-01-01
Abstract
La Corte di cassazione dà continuità all’orientamento in tema di notificazione del ricorso fallimentare secondo il quale, in caso di impossibilità o esito negativo del tentativo di notificazione a mezzo pec da parte della cancelleria, l’ordine di rinnovazione deve essere assolto dal ricorrente direttamente e senza attendere un nuovo tentativo di notificazione, da parte della cancelleria o di altri, all’indirizzo pec del destinatario. Attraverso la disamina della sentenza, l’autore analizza la disciplina speciale prevista dall’art. 15 l.fall. ed alcune delle varie questioni ad essa sottese, soffermandosi, tra l’altro, sulla corrispondenza tra la normativa ancora in vigore e quella di cui al codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.