La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si basa sulla relazione intercorrente tra la res dannosa e la persona che ha l’effettivo e non occasionale potere su di essa. Muovendo da tali premesse, la Cassazione riafferma il principio secondo cui il presupposto della responsabilità da cose in custodia risiede nella condizione di potere sulla cosa, quale riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla medesima e non deriva da una presunzione di colpa e, dunque, da un comportamento del custode.

Danno da cose in custodia: un’ipotesi di responsabilità (s)oggettiva del custode?

Salito Gelsomina
2023-01-01

Abstract

La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si basa sulla relazione intercorrente tra la res dannosa e la persona che ha l’effettivo e non occasionale potere su di essa. Muovendo da tali premesse, la Cassazione riafferma il principio secondo cui il presupposto della responsabilità da cose in custodia risiede nella condizione di potere sulla cosa, quale riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla medesima e non deriva da una presunzione di colpa e, dunque, da un comportamento del custode.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4831573
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