L’evoluzione tecnologica porta con sé due conseguenze negative: l’emersione di nuovi crimini informatici e l’aumentoesponenziale di crimini comuni commessi attraverso l’uso degli strumenti informatici. L’obiettivo della ricerca è stato quello dicomprendere come anche il tema della cooperazione giudiziaria in materia penale possa trarre beneficio dalla recente aperturaalla firma del Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Budapest: se gli Stati non sono capaci di accordarsi sulla pre-visione di norme processuali comuni ai fini dell’accertamento dei reati a carattere sovranazionale, secondo una logica federaleche andrebbe perseguita, se non altro, a livello europeo, emerge però un difetto di fondo dell’assetto vigente. L’entrata in vigoredella legge 18 marzo 2008, n. 48 ha rappresentato un fondamentale passo per l’adeguamento del sistema processual-penalisticoitaliano astandardcondivisi, così come significativa è la circostanza che il Secondo Protocollo sia stato aperto alla firma sotto lapresidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Ad una prima lettura, appare evidente l’arricchimento dellostrumentario messo a disposizione delle autorità giudiziarie nazionali – basti pensare alle nuove previsioni in materia di video-conferenza e squadre investigative comuni, di cui agli artt. 11 e 12 – che mira a fissare la cornice normativa in mancanza di altre especifiche disposizioni tra le autorità chiamate ad operare. La vera sfida sarà capire se la ConvenzioneCybercrimeper la tempes-tività e lungimiranza con cui è stata redatta – abbracciando a tutto campo le esigenze di tutela penale sostanziale, di innovazioneed armonizzazione della disciplina processuale e degli strumenti di indagine, nonché di cooperazione internazionale – rappre-senterà effettivamente un efficiente baluardo contro le più moderne forme di criminalità, da contrastare a livello sovranazionale,proprio alla luce del Secondo Protocollo addizionale.

La natura transnazionale della digital evidence tra richieste di cooperazione e pretese di sovranità - Un equilibirio necessario per il contrasto alle nuove forme di criminalità

Dalia Gaspare
2023-01-01

Abstract

L’evoluzione tecnologica porta con sé due conseguenze negative: l’emersione di nuovi crimini informatici e l’aumentoesponenziale di crimini comuni commessi attraverso l’uso degli strumenti informatici. L’obiettivo della ricerca è stato quello dicomprendere come anche il tema della cooperazione giudiziaria in materia penale possa trarre beneficio dalla recente aperturaalla firma del Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Budapest: se gli Stati non sono capaci di accordarsi sulla pre-visione di norme processuali comuni ai fini dell’accertamento dei reati a carattere sovranazionale, secondo una logica federaleche andrebbe perseguita, se non altro, a livello europeo, emerge però un difetto di fondo dell’assetto vigente. L’entrata in vigoredella legge 18 marzo 2008, n. 48 ha rappresentato un fondamentale passo per l’adeguamento del sistema processual-penalisticoitaliano astandardcondivisi, così come significativa è la circostanza che il Secondo Protocollo sia stato aperto alla firma sotto lapresidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Ad una prima lettura, appare evidente l’arricchimento dellostrumentario messo a disposizione delle autorità giudiziarie nazionali – basti pensare alle nuove previsioni in materia di video-conferenza e squadre investigative comuni, di cui agli artt. 11 e 12 – che mira a fissare la cornice normativa in mancanza di altre especifiche disposizioni tra le autorità chiamate ad operare. La vera sfida sarà capire se la ConvenzioneCybercrimeper la tempes-tività e lungimiranza con cui è stata redatta – abbracciando a tutto campo le esigenze di tutela penale sostanziale, di innovazioneed armonizzazione della disciplina processuale e degli strumenti di indagine, nonché di cooperazione internazionale – rappre-senterà effettivamente un efficiente baluardo contro le più moderne forme di criminalità, da contrastare a livello sovranazionale,proprio alla luce del Secondo Protocollo addizionale.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4834477
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