L’articolo si occupa di osservare il fenomeno degli NFT’s nell’ottica della concorrenza sleale, partendo dal recente caso giudiziario, che ha avuto luogo negli Stati Uniti, in cui la maison di moda francese Hermès ha citato l’artista Mason Rothschild per aver creato e commercializzato NFT’s rappresentativi dell’iconica borsa Birkin con il nome, appunto, di MetaBirkin. La questione si presenta ad oggi di difficile interpretazione, in quanto gli NFT’s – basati sulla tecnologia blockchain – possono essere associati ad assets digitali o fisici, inseriti on-chain ovvero presenti off-chain, a cui è connessa una licenza di utilizzazione dell’asset stesso, per uno scopo specifico. Questi nuovi strumenti digitali sono in grado, tra le altre cose, di costituire la rappresentazione digitale di beni esistenti nel mondo reale ed appartenenti, in quanto opere dell’ingegno, brevetti, o marchi, ad aziende che si occupano della loro commercializzazione. Pertanto, il presente contributo, richiamando a supporto di tale indagine le opportune considerazioni di diritto comparato, si propone di indagare, attraverso una breve panoramica sullo strumento dell’NFT e della disciplina dettata dall’art. 2598 c.c. in materia di concorrenza sleale, sulla possibilità che la commercializzazione di un NFT, che abbia codificato on-chain un bene ovvero un’immagine oggetto di diritto di privativa di un altro, possa configurare una lesione dell’altrui diritto e una violazione della concorrenza, allorquando ingeneri confusione nella clientela.
La concorrenza sleale nel metaverso: NFT, opere digitali e contraffazione
FOSCA LAMBERTI
2022-01-01
Abstract
L’articolo si occupa di osservare il fenomeno degli NFT’s nell’ottica della concorrenza sleale, partendo dal recente caso giudiziario, che ha avuto luogo negli Stati Uniti, in cui la maison di moda francese Hermès ha citato l’artista Mason Rothschild per aver creato e commercializzato NFT’s rappresentativi dell’iconica borsa Birkin con il nome, appunto, di MetaBirkin. La questione si presenta ad oggi di difficile interpretazione, in quanto gli NFT’s – basati sulla tecnologia blockchain – possono essere associati ad assets digitali o fisici, inseriti on-chain ovvero presenti off-chain, a cui è connessa una licenza di utilizzazione dell’asset stesso, per uno scopo specifico. Questi nuovi strumenti digitali sono in grado, tra le altre cose, di costituire la rappresentazione digitale di beni esistenti nel mondo reale ed appartenenti, in quanto opere dell’ingegno, brevetti, o marchi, ad aziende che si occupano della loro commercializzazione. Pertanto, il presente contributo, richiamando a supporto di tale indagine le opportune considerazioni di diritto comparato, si propone di indagare, attraverso una breve panoramica sullo strumento dell’NFT e della disciplina dettata dall’art. 2598 c.c. in materia di concorrenza sleale, sulla possibilità che la commercializzazione di un NFT, che abbia codificato on-chain un bene ovvero un’immagine oggetto di diritto di privativa di un altro, possa configurare una lesione dell’altrui diritto e una violazione della concorrenza, allorquando ingeneri confusione nella clientela.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.